La fattura elettronica è in cerca di espansione sia nei confini nazionali che all’estero.

In Turchia è stata appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 29392 lo scorso 20 giugno 2015) la norma che rende obbligatoria la fattura elettronica per le società che:

  • nel 2014 abbiano avuto un fatturato di £ 10milioni (l’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2016);
  • nel 2015 e negli esercizi successivi ha raggiunto il fatturato di £ 10milioni per almeno tre mesi e dunque dal momento del supero del tetto di fatturato prestabilito sarà obbligato per il periodo di imposta successivo all’adozione della fattura elettronica.

L’obbligo non si applica alle fatture destinate all’esportazione. Finora la Turchia dal 2014 lasciava libere le società di adottare o meno la fattura elettronica (fatta eccezione per alcuni settori merceologici quali ad esempio idrocarburi, tabacchi, ecc.).

In Italia, la fattura elettronica viene richiesta ormai anche per chi prende un caffè al bar frequentato per motivi di lavoro se la persona che lo richiede inputa la relativa prestazione di servizi ad una Pubblica Amministrazione. Una volta il dipendente della P.A. si pagava il caffè e la fattura veniva poi inviata direttamente alla P.A. Ora le strade per evitare la fattura elettronica obbligatoria da parte del gestore del bar sono poche: o emette uno scontrino (documento probatorio di base per l’eventuale emissione di fattura classica) o una ricevuta fiscale al dipendente e poi procede alla eventuale emissione di fatturazione classica (ovvero non in formato fatturaPA) verso la P.A. o, in assenza di documento tributario che certifica l’operazione, sarà costretto ad emettere la fattura elettronica obbligatoria (c.d. fatturaPA).

caffe

La scelta impatta peraltro anche ai fini della norma relativa allo split payment. In base a tale meccanismo, le Pubbliche Amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell’Iva, sono tenute a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal primo gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta sia successiva a tale data.

In sintesi gli scenari potrebbero essere:

  • nel caso il prestatore di servizi verso la P.A. non abbia utilizzato documenti alternativi alla certificazione dell’operazione (quali scontrini o ricevute fiscali) e dunque sia assoggettato all’obbligo di emissione di fattura elettronica (nel formato fatturaPA) per certificare l’operazione effettuata, sarà assoggettato al sistema dello split payment;
  • nel caso il prestatore di servizi verso la P.A. abbia utilizzato documenti alternativi alla certificazione dell’operazione (quali scontrini o ricevute fiscali) e dunque non sia stato assoggettato all’obbligo di emissione di fattura elettronica (nel formato fatturaPA), non sarà assoggettato al sistema dello split payment. L’eventuale emissione della fattura infatti in questi casi non avrebbe quale scopo quella di certificare l’operazione ma di documentarne il costo nonché l’imposta sul valore aggiunto inerente l’acquisto effettuato dal cliente.

Infine si rammenta che lo scorso 12 marzo 2015 in risposta ad una precisa interrogazione parlamentare il Ministero delle Finanze ha chiarito che gli enti no profit fornitori di P.A. possono proseguire nella certificazione delle somme percepite sulla base di convenzioni con le P.A. stesse emettendo note di debito su supporto cartaceo senza obbligo di emettere fatturazione elettronica nel formato fatturaPA.

Onlus, associazioni no profit e fondazione che non svolgano attività commerciale infatti, poiché non sono titolari di partita Iva, non sono obbligate all’emissione di fattura in linea generale. Quando si rapportano con una P.A. pertanto emettono note spese che, non detenendo i contenuti propri di una fattura, verrebbero di fatto rigettate dal sistema di interscambio (SDI).

Per analoghi motivi l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 6 del 19 febbraio 2015) aveva già chiarito in tema di split payment che quando il fornitore, in virtù dell’applicazione di regime speciali, non sia tenuto ad evidenziare in fattura l’imposta sul valore aggiunto da addebitare alla P.A., in quanto il relativo assolvimento segue regole proprie, non si possa analogamente applicare il regime dello split payment.

In tema di conservazione elettronica dei documenti tributari infine è doveroso ricordare che nel Modello Unico 2015 è comparso il nuovo prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” rigo RS104 nel modello relativo alle persone giuridiche) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento.

Nel rigo RS104 va indicato:

  • il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari;
  • il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4/e del 19 gennaio 2015 ha interpretato che questo nuovo adempimento debba essere inteso in sostituzione dell’abolito invio dell’impronta dell’archivio informatico, che secondo la prassi avrebbe avuto il mero intento di estendere la validità dei documenti informatici (dai tre ai venti anni, sulla base della vita della marca temporale).

In realtà, l’impronta avrebbe potuto dare garanzia molto più forte ai verificatori (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.) sul fatto che il contribuente potesse avviare una conservazione “parallela” di doppia contabilità, seppure tenuta in formato digitale.

Questa sicurezza pertanto, senza impronta, è venuta a cessare e dunque, ritengo che, oggi, ancora di più che nel passato, solo le regole di conservazione di fatto potranno garantire la serietà tributaria di chi, obbligato o meno, passi alla tenuta dei documenti in formato digitale.