Il nuovo Codice doganale europeo trova le sue istruzioni operative per le novità che decorrono dal 1° maggio 2016 attraverso l’emanazione di un nota (prot. n. 45898 RU del 19 aprile 2016)  e di una circolare (la n. 8/d del 19 aprile 2016)  a cura dell’Agenzia delle Dogane.

Il nuovo Codice Doganale europeo è stato introdotto dal Regolamento UE 952/2013 e direttamente applicabile negli Stati membri per alcune sue parti già dal 30 ottobre 2013. Ora la Dogana domestica interviene in modo utile a spiegare le novità che entro poche settimane riguarderanno l’implementazione applicativa del Codice stesso.

La circolare in particolare commenta le novità che entreranno in vigore ricordando che l’art. 288 del codice produce dal 1° maggio 2016 diversi effetti:

  • abrogazione del Reg. (CEE) n. 3925/91, relativo all’eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari,
  • abrogazione del Reg. (CEE) n.2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (CDC),
  • abrogazione del Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato,

mentre l’abrogazione del Reg (CEE) n. 2454/1993, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n.2913/92 (DAC) è effettuata dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione Europea del 1° aprile 2016.

Al contempo alla Commissione Europea è stato dato il potere di adottare atti delegati che specifichino le disposizioni della normativa doganale e le relative semplificazioni. E’ utile segnalare inoltre che la recente Decisione di esecuzione della Commissione (UE) dell’11 aprile 2016, n. 578 (DEC), prevede inoltre di sviluppare l’utilizzo di sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e con la Commissione e per l’archiviazione di tali informazioni, con un termine finale previsto per il 2020.

Il fine è quello di creare un ambiente ideale per lo scambio di merci in Europa senza ostacoli al commercio lecito e soprattutto in un ambiente totalmente digitalizzato.

Come si noterà, la sicurezza dell’informazione anche in ambito tributario è e sarà sempre più importante. In particolare il nuovo Codice Doganale obbliga chiunque intervenga nelle operazioni doganali, di fornire all’autorità doganale tutta la documentazione e le informazioni prescritte nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento delle formalità e dei controlli. “Tale obbligo si estende anche al rappresentante doganale della persona interessata.” Oltre ad individuare chi materialmente interviene nelle operazioni doganali è importante anche sapere chi garantisce “per l’accuratezza, veridicità, validità ed autenticità delle dichiarazioni rese e dei documenti forniti all’autorità doganali”.

Chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali: la rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona (in tal caso la circolare riferisce che in Italia occorre possedere alcuni requisiti tecnici e professionali, andando ad essere scelto sostanzialmente tra la “banca dati dei rappresentanti” riconosciuti dalla Dogana), oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona (in tal caso in Italia il rappresentante non deve possedere alcuni requisiti formali). Lo spedizioniere doganale comunque potrà essere regolamentato come figura per presentare alcune dichiarazioni, da ciascun Stato membro.

Le disposizioni a maggiore impatto dal 1° maggio sull’operatività dell’utenza riguardano inoltre:

  • l’eliminazione delle procedure di domiciliazione che interessano circa l’85% delle dichiarazioni doganali. Sino al 30 aprile 2019 rimangono comunque valide le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione ma l’Agenzia ha approntato già un ambiente di lavoro di addestramento on line onde trasformare nel tempo tali procedure in dichiarazioni “normali in dogana” presentando le merci presso un luogo approvato (c.d. ordinaria c/o luogo);
  • consegna non più sistematica della documentazione che accompagna la dichiarazione necessaria all’applicazione delle disposizioni previste dal Codice Doganale dell’Unione. La consegna infatti è prevista solo se la normativa dell’Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali. Ciò impatta dunque anche sulla dichiarazione “normale in dogana” (art. 162 del CDU – c.d. “ordinaria c/o dogana”) con presentazione delle merci all’ufficio doganale designato (art. 139 del CDU), basate sull’utilizzo del fascicolo elettronico, con conseguenti nuove funzionalità ad esso collegate.