Per chi ha redditi prodotti all’estero e di conseguenza versa imposte è stata emanata la circolare n. 9 dell’Agenzia delle Entrate in data 5 marzo 2015 per spiegare il recupero del credito per le imposte pagate proprio all’estero (ex art. 165 Tuir), riepilogando lo status quo dettato anche da precedente dottrina e giurisprudenza in merito.

Quando si detengono redditi prodotti all’estero, qualora vi sia una Convenzione tra lo stato di propria residenza (es. Italia) e quello in cui i redditi vengano prodotti (es. Regno Unito) che sia volta ad eliminare la doppia imposizione fiscale sui redditi stessi proprio per il tramite dell’utilizzo del credito di imposta (le Convenzioni stipulate con l’Italia presentano sempre tale caratteristica), le imposte pagate nel Paese estero fanno presumere la produzione del reddito proprio all’estero e per conseguenza viene anche riconosciuto il diritto alla detrazione del credito di imposta nell’altro Paese.

Credito d'imposta  estero

Quando la Convenzione contro le doppie imposizioni non sia presente invece si applica il principio dell’”Applicazione dell’imposta ai non residenti” prevista dall’art. 23 Tuir che stabilisce che il reddito prodotto in Italia dai soggetti non residenti si considera imponibile in Italia. La circolare si conforma alla dottrina stabilendo che questa interpretazione non sia valida per i redditi prodotti dalle società in Italia (a meno che non siano presenti stabili organizzazioni nello Stato estero).

Qualora l’imposta pagata sia riepilogata nella Convenzione il credito di imposta dovrà essere riconosciuto sostanzialmente in modo automatico per la quota convenzionalmente prevista. Qualora permanesse un maggiore credito il differenziale andrebbe in ogni caso richiesto allo Stato estero.

Qualora invece il credito di imposta venga richiesto dal contribuente in ritardo (es. tramite dichiarazione integrativa) l’Agenzia ne ha previsto in ogni caso la possibilità di accoglimento.

Per le stabili organizzazioni in Italia il credito per le imposte pagate all’estero viene riconosciuto in applicazione dell’art. 24 del modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni.

Invece ai fini della corretta conservazione degli elementi probatori ai fini tributari sarà necessario mantenere copia della prova del pagamento dell’imposta estera (ricevuta del versamento) corredata dalla collegata dichiarazione dei redditi inviata allo Stato Estero (qualora ivi dovuta).

Il reddito di fonte estera si calcola in questo modo:

  • Per i redditi di impresa: reddito estero calcolato in base alla norme tributarie in vigore in Italia al netto dei costi di produzione;
  • Per gli altri redditi: reddito estero calcolato in base alla norme tributarie in vigore in Italia al lordo dei costi di produzione;

Infine, se il non residente riceve utili da società di persone o partnership estera per i quali paga per trasparenza le imposte all’estero e viene tassato per cassa in Italia, il pagamento di tali imposte verranno considerate come se fossero state versate direttamente dalla società e dunque detratte ai fini del Fisco italiano dall’ammontare lordo da essa distribuito, rendendo in pratica il dividendo in capo al socio tassato in Italia solo per la parte della quale non abbia già versato imposte all’estero).

 

Si riporta per completezza l’art. 23 Tuir:

“1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

a) i redditi fondiari;

b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;

c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50;

d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;

e) i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché’ da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati;

g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

  1. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell’articolo 17;

b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 50;

c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonché’ di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;

d) i compensi corrisposti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.“