A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.07.2017 recante “Differimento dei termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali”, poi esteso con successivo Comunicato stampa del Ministero dell’economia n. 131 del 26 luglio 2017 anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, vi è stata la proroga dei termini relativi alle dichiarazioni fiscali ed in particolare:
– Dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all’articolo 4 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22.07.1998, (c.d. Dichiarazione 770), per l’anno di imposta 2016 dovrà essere presentata telematicamente a cura del contribuente o dei soggetti intermediari abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate incaricati entro il termine del 31 ottobre 2017 (anziché al 31 luglio 2017);
– Dichiarazioni in materia di imposte sul reddito e imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti (riportati all’articolo 2 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22.07.1998 nonché dei soggetti di cui al comma 1 bis dell’articolo 83 del Testo Unico delle Imposta sui redditi approvato con DPR 22.12.1986 n. 917) (c.d. Dichiarazioni dei redditi ed Irap), entro il 31 ottobre 2017.
Si ricorda che il termine per la comunicazione delle dichiarazioni fiscali per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare sono l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
La proroga era dovuta per il grande affollamento di adempimenti in scadenza.
Ciò ha impatto ovviamente anche per chi porta in conservazione elettronica documenti a rilevanza tributaria.
Il processo di conservazione infatti dovrà essere effettuato entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle “dichiarazioni fiscali” relative al periodo di imposta preso in considerazioni.
Tale termine, che avevo da subito sollevato come dubbio interpretativo, poiché prima del DPCM 26 luglio 2017 risultava disallineato tra le diverse dichiarazioni fiscali (imposizione diretta ed indiretta) era peraltro stato anche analizzato in seguito da un’apposita Risoluzione dell’Agenzia Entrate che specificava “il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati”.
Sulla base di quanto sopra pertanto il termine aggiornato per la conservazione elettronica dei documenti informatici a rilevanza tributaria inerenti il periodo di imposta 2016 è il 31 gennaio 2018.