Dal 31 marzo 2015 chi è fornitore della Pubblica Amministrazione è obbligato ad emettere, archiviare e conservare in modalità elettronica la fattura, che non potrà essere pagata neanche in parte qualora il formato non sia quello previsto dalla norma (c.d. “fatturaPA”) trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.
Dall’obbligo risultano escluse attualmente solo le fatture emesse da soggetti non residenti in Italia.
Un’apposita circolare del Ministero delle Finanze (n. 1 del 9 marzo 2015) ha definito quali P.A. debbano rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione della norma che sono in pratica:
- le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio);
- il CONI;
- le Autorità indipendenti (es. Autorità per l’energia elettrica e il gas);
- le amministrazioni autonome;
- gli altri enti e soggetti indicati nell’elenco pubblicato dall’ISTAT, entro il 30 settembre).
Con apposita nota il Ministero ha fatto rientrare nell’obbligo anche gli Ordini Professionali, in quanto l’obbligo è stato esteso a tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali.
Ogni P.A. destinataria di fatture elettronica deve essere dotata di un codice univoco consultabile nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Tale codice andrà necessariamente valorizzato nel campo “CodiceDestinatario” nel tracciato della fattura PA. Nel caso la P.A. non fosse censita si inserirà il valore “999999”.
Va evidenziato che le fatture emesse prima del 31 marzo 2015 su carta potranno essere pagate anche dopo il 31 marzo 2015.
Fatture o note di variazione emesse con data successiva al 30 marzo 2015 dovranno necessariamente essere in modalità non cartacea.
Il formato fatturaPA è descritto nel portale www.fatturapa.gov.it e la fattura così formata dovrà essere sottoscritta con firma elettronica qualificata riportando le informazioni richieste dal Testo Unico Iva e dalle norme tecniche sulla fattura elettronica obbligatoria.
Qualora dovuto, andrà inserito in fatturaPA anche il Codice identificativo di Gara (CIG) ed il il Codice unico di Progetto (CUP), poiché in loro assenza, dove richiesti, la P.A. non potrà procedere al pagamento della fattura stessa.
Se nella fattura è obbligatorio l’assolvimento del bollo occorre compilare l’apposito campo nel tracciato della fatturaPA. “BolloVirtuale” (SI) indicando l’ammontare dell’imposta nel campo “Importo Bollo”.
L’imposta in tale caso si versa tramite modello F24 in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio con codice tributo “2501”, indicando nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Chi è soggetto al meccanismo dello “split payment” (scissione dei pagamenti) dovrà parimenti esporre l’Iva e compilare nel blocco “DatiRiepilogo”, il campo “EsigibilitaIVA” con il valore “S”.
La trasmissione della fattura PA al Sistema di interscambio potrà avvenire in modi diversi (il più utilizzato è la posta elettronica certificata). Una volta effettuati i controlli, in sintesi, tale Sistema consegnerà il proprio esito: positivo (ricevuta di consegna) o negativo (scarto o notifica di mancata consegna), fornendo alla P.A. la possibilità di comunicare la propria accettazione o il proprio rifiuto entro 15 giorni.
La ricevuta di consegna corrisponde ai fini tributari all’emissione della fattura PA ed ai fini legali alla ricezione da parte della P.A. committente. La fattura si considera emessa anche in presenza di ’“Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SDI con impossibilità di recapito” pertanto il fornitore, ad esempio, potrà metterla a disposizione della P.A. tramite proprio portale, o altro mezzo, in accordo tra le parti.
Le fatturePA devono obbligatoriamente essere conservate in modalità elettronica.
Infine, su come si può ottenere gratuitamente la fatturazione elettronica vi rimando a quanto già segnalato qui
Infine ecco la mia intervista a Radio 110 che potete ascoltare qui sotto.
Auguro a tutti un buon inizio di fatturazione elettronica!