La fatturazione elettronica tra privati è planata ancora in Gazzetta Ufficiale (la n. 208 del 6 settembre 2016 (Serie Generale) grazie al D.M. 4 agosto 2016 di attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA.

Le nuove indicazioni normative saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.

Il decreto, in particolare interviene su diversi fronti:

  • attua l’art. 1, comma 5, d.lgs. n. 127/2015, in tema di:
  •  controlli a distanza: i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti anche  mediante  il Sistema di Interscambio dall’Agenzia delle Entrate vengono usati per effettuare  controlli  incrociati con i dati contenuti in altre banche  dati  conservate  dalla  stessa Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche,  al  fine  di  favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili (ai sensi dei commi 634  e seguenti dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190., dandone evidenza al contribuente nel caso in cui l’esito di tali controlli fosse rilevante.

In ogni caso restano salvi i poteri in capo agli organi dell’Amministrazione finanziaria, di cui agli articoli 51 e 52 d.p.r. n. 633/1972, artt. 32 e 33 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e artt. 11 e 15, comma 6, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374

  • coordinamento dei controlli: per evitar duplicazione dell’attività conoscitiva e coordinare al meglio i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate sono messe a disposizione della Guardia di finanza.

2) attua l’art. 1, comma 3, lettera d), in tema di :

  1. c) modalità di effettuazione dei pagamenti: per poter ridurre i termini di decadenza (in relazione ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati) i soggetti passivi che intendono godere delle agevolazioni del decreto devono effettuare e ricevere tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.
  2. Comunicazione: I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.

 

3) attua l’art. 4, comma 3, in tema di :

  1. soggetti ammessi al programma di assistenza:

l’Agenzia delle entrate realizza il programma di assistenza di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo nei confronti delle seguenti categorie di soggetti passivi:

a) gli esercenti arti e professioni

b) le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del decreto n. 600 del 1973;

c) limitatamente all’anno di inizio dell’attività e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973.

 

 

Testo del decreto:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 agosto 2016

Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera  d),  e  4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA. (16A06566)

(GU n.208 del 6-9-2016)

Capo I

Attuazione dell’art. 1, comma 5, del decreto legislativo

 

 

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,

  1. 633, e successive modificazioni, concernente l’istituzione e  la

disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

  1. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni  in

materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 11 e 15 del decreto legislativo 8 novembre 1990,

  1. 374, recante disposizioni di riordinamento degli istituti doganali

e revisione delle procedure di accertamento e controllo;

Vista la legge 27 luglio 2000,  n.  212,  recante  disposizioni  in

materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24  dicembre  2007,

  1. 244, in materia di obbligo della  fatturazione  elettronica  nei

confronti della pubblica amministrazione ed, in particolare, i  commi

211 e 212, che prevedono l’istituzione del  Sistema  di  interscambio

per la trasmissione delle fatture elettroniche;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze  del  7

marzo 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 103 del 3 maggio  2008,  con  il  quale  l’Agenzia  delle

entrate  e’  stata  individuata  quale   gestore   del   Sistema   di

interscambio, che si  avvale  della  SOGEI  –  Societa’  generale  di

informatica S.p.A. per i servizi strumentali e la conduzione  tecnica

del medesimo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24  gennaio  2014,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  21

del 27 gennaio 2014;

Visto l’art. 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23,  con  il

quale e’ stata conferita delega al  Governo,  alla  lettera  d),  per

introdurre  norme  per  incentivare,  mediante  una  riduzione  degli

adempimenti amministrativi e contabili  a  carico  dei  contribuenti,

l’utilizzo  della  fatturazione   elettronica   e   la   trasmissione

telematica  dei  corrispettivi,  nonche’   adeguati   meccanismi   di

riscontro tra la documentazione in  materia  di  imposta  sul  valore

aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi  sistemi

di tracciabilita’  dei  pagamenti,  nonche’,  alla  lettera  g),  per

prevedere  specifici  strumenti  di  controllo   relativamente   alle

cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

Visto l’art. 1, comma 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014,

  1. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2015);

Visto il decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,  di  seguito

denominato «decreto legislativo», di attuazione del  citato  art.  9,

comma 1, lettere d) e  g),  della  legge  n.  23  del  2014,  recante

disposizioni in materia di trasmissione telematica  delle  operazioni

IVA e di controllo  delle  cessioni  di  beni  effettuate  attraverso

distributori automatici;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 5, del decreto  legislativo,

che prevede che  con  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze sono stabilite nuove modalita’ semplificate  di  controlli  a

distanza dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle  relative

variazioni, acquisiti dall’Agenzia delle entrate  anche  mediante  il

Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi  211  e  212,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244,  basate  sul  riscontro  tra  i  dati

comunicati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e le

transazioni effettuate;

Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera d),  del  decreto

legislativo, che prevede la riduzione dei termini di decadenza di cui

all’art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, ed all’art. 43, primo comma del decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ai  soggetti

che  garantiscono  la  tracciabilita’  dei  pagamenti  effettuati   e

ricevuti nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia  e

delle finanze;

Visto, in particolare, l’art. 4, comma 3, del decreto  legislativo,

che prevede che  con  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze  sono  individuati  i  soggetti  ammessi  al   programma   di

assistenza realizzato dall’Agenzia delle entrate ai  sensi  dell’art.

4, comma 1, dello stesso decreto;

Ritenuto di dover provvedere;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

 

Controlli a distanza

 

  1. L’Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fatture, emesse e

ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti  anche  mediante  il

Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, commi  211  e  212,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, per effettuare  controlli  incrociati

con i dati contenuti in altre banche  dati  conservate  dalla  stessa

Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche,  al  fine  di  favorire

l’emersione spontanea delle basi imponibili ai sensi dei commi 634  e

seguenti dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  1. In ossequio a quanto previsto dall’art. 6 della legge 27 luglio

2000, n. 212,  l’Agenzia  delle  entrate  provvede  ad  informare  il

contribuente, in via telematica, degli esiti dei controlli di cui  al

comma 1 ove rilevanti nei suoi confronti.

  1. L’effettuazione dei controlli a distanza  di  cui  al  presente

articolo  non  fa  venir  meno  i  poteri,  in   capo   agli   organi

dell’Amministrazione finanziaria, di cui agli articoli 51  e  52  del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di

cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, e di cui agli articoli 11 e 15,  comma  6,

del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

Art. 2

 

 

Coordinamento dei controlli

 

  1. Allo   scopo   di   coordinare   i    controlli    da    parte

dell’Amministrazione  finanziaria  ed   escludere   la   duplicazione

dell’attivita’  conoscitiva,  anche  in  considerazione   di   quanto

previsto dall’art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le

informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate ai  sensi  dell’art.

1, comma 3, del decreto legislativo sono messe a  disposizione  della

Guardia di finanza.

Capo II

Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo

Art. 3

 

 

Modalita’ di effettuazione dei pagamenti

 

  1. Per fruire della riduzione dei  termini  di  decadenza  di  cui

all’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, i  soggetti

passivi, che esercitano le opzioni di cui  all’art.  1,  comma  3,  e

all’art. 2, comma 1, del decreto  legislativo  stesso,  effettuano  e

ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale,

carta  di  debito  o  carta  di  credito,  ovvero  assegno  bancario,

circolare o postale recante la clausola di non trasferibilita’.

  1. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti passivi ivi

citati possono effettuare e  ricevere  in  contanti  i  pagamenti  di

ammontare non superiore all’importo determinato all’art. 2, comma  1,

del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  del  24  gennaio   2014,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  21

del 27 gennaio 2014.

  1. La riduzione dei termini di decadenza di cui all’art. 57, primo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,

  1. 633, e di cui all’art. 43, primo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiamati  dall’art.  3,

comma 1, lettera d), del decreto legislativo, si applica soltanto  in

relazione ai redditi d’impresa o di lavoro  autonomo  dichiarati  dai

soggetti passivi.

Art. 4

 

 

Comunicazione

 

  1. I contribuenti  comunicano,  con  riguardo  a  ciascun  periodo

d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione  dei  termini

di decadenza di cui all’art. 3, comma  1,  lettera  d),  del  decreto

legislativo  nella  relativa  dichiarazione  annuale  ai  fini  delle

imposte sui redditi. La modalita’ di comunicazione e’ definita con il

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con  cui  sono

approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata

comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei  termini  di

accertamento.

  1. La riduzione dei termini  di  decadenza  non  si  applica,  con

riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai  contribuenti  che  hanno

effettuato o ricevuto anche  un  solo  pagamento  mediante  strumenti

diversi da quelli indicati nell’art. 3.

Capo III

Attuazione dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo

Art. 5

 

 

Soggetti ammessi al programma di assistenza

 

  1. L’Agenzia delle entrate realizza il programma di assistenza  di

cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo nei confronti  delle

seguenti categorie di soggetti passivi:

  1. a) gli esercenti arti e professioni;
  2. b) le imprese ammesse al regime di contabilita’ semplificata  di

cui all’art. 18 del decreto n. 600 del 1973;

  1. c) limitatamente all’anno di inizio dell’attivita’ e ai due anni

successivi, le imprese che superano i limiti di  ricavi  indicati  al

citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973.

Art. 6

 

 

Efficacia

 

  1. Le disposizioni del  presente  decreto  hanno  effetto  dal  1°

gennaio 2017.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 

Roma, 4 agosto 2016

 

Il Ministro: Padoan

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2016

Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne  prev.

  1. 2293