La fatturazione elettronica tra privati è planata ancora in Gazzetta Ufficiale (la n. 208 del 6 settembre 2016 (Serie Generale) grazie al D.M. 4 agosto 2016 di attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA.
Le nuove indicazioni normative saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.
Il decreto, in particolare interviene su diversi fronti:
- attua l’art. 1, comma 5, d.lgs. n. 127/2015, in tema di:
- controlli a distanza: i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio dall’Agenzia delle Entrate vengono usati per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili (ai sensi dei commi 634 e seguenti dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190., dandone evidenza al contribuente nel caso in cui l’esito di tali controlli fosse rilevante.
In ogni caso restano salvi i poteri in capo agli organi dell’Amministrazione finanziaria, di cui agli articoli 51 e 52 d.p.r. n. 633/1972, artt. 32 e 33 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e artt. 11 e 15, comma 6, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374
- coordinamento dei controlli: per evitar duplicazione dell’attività conoscitiva e coordinare al meglio i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate sono messe a disposizione della Guardia di finanza.
2) attua l’art. 1, comma 3, lettera d), in tema di :
- c) modalità di effettuazione dei pagamenti: per poter ridurre i termini di decadenza (in relazione ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati) i soggetti passivi che intendono godere delle agevolazioni del decreto devono effettuare e ricevere tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.
- Comunicazione: I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.
3) attua l’art. 4, comma 3, in tema di :
- soggetti ammessi al programma di assistenza:
l’Agenzia delle entrate realizza il programma di assistenza di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo nei confronti delle seguenti categorie di soggetti passivi:
a) gli esercenti arti e professioni
b) le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del decreto n. 600 del 1973;
c) limitatamente all’anno di inizio dell’attività e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973.
Testo del decreto:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 agosto 2016
Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA. (16A06566)
(GU n.208 del 6-9-2016)
Capo I
Attuazione dell’art. 1, comma 5, del decreto legislativo
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
- 633, e successive modificazioni, concernente l’istituzione e la
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
- 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visti gli articoli 11 e 15 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
- 374, recante disposizioni di riordinamento degli istituti doganali
e revisione delle procedure di accertamento e controllo;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto l’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007,
- 244, in materia di obbligo della fatturazione elettronica nei
confronti della pubblica amministrazione ed, in particolare, i commi
211 e 212, che prevedono l’istituzione del Sistema di interscambio
per la trasmissione delle fatture elettroniche;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 103 del 3 maggio 2008, con il quale l’Agenzia delle
entrate e’ stata individuata quale gestore del Sistema di
interscambio, che si avvale della SOGEI – Societa’ generale di
informatica S.p.A. per i servizi strumentali e la conduzione tecnica
del medesimo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21
del 27 gennaio 2014;
Visto l’art. 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, con il
quale e’ stata conferita delega al Governo, alla lettera d), per
introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli
adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti,
l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione
telematica dei corrispettivi, nonche’ adeguati meccanismi di
riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore
aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi
di tracciabilita’ dei pagamenti, nonche’, alla lettera g), per
prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
Visto l’art. 1, comma 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014,
- 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2015);
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, di seguito
denominato «decreto legislativo», di attuazione del citato art. 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge n. 23 del 2014, recante
disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni
IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 5, del decreto legislativo,
che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite nuove modalita’ semplificate di controlli a
distanza dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative
variazioni, acquisiti dall’Agenzia delle entrate anche mediante il
Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, basate sul riscontro tra i dati
comunicati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e le
transazioni effettuate;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo, che prevede la riduzione dei termini di decadenza di cui
all’art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ed all’art. 43, primo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai soggetti
che garantiscono la tracciabilita’ dei pagamenti effettuati e
ricevuti nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze;
Visto, in particolare, l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo,
che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono individuati i soggetti ammessi al programma di
assistenza realizzato dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art.
4, comma 1, dello stesso decreto;
Ritenuto di dover provvedere;
Decreta:
Art. 1
Controlli a distanza
- L’Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fatture, emesse e
ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante il
Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, per effettuare controlli incrociati
con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa
Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili ai sensi dei commi 634 e
seguenti dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- In ossequio a quanto previsto dall’art. 6 della legge 27 luglio
2000, n. 212, l’Agenzia delle entrate provvede ad informare il
contribuente, in via telematica, degli esiti dei controlli di cui al
comma 1 ove rilevanti nei suoi confronti.
- L’effettuazione dei controlli a distanza di cui al presente
articolo non fa venir meno i poteri, in capo agli organi
dell’Amministrazione finanziaria, di cui agli articoli 51 e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di
cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e di cui agli articoli 11 e 15, comma 6,
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
Art. 2
Coordinamento dei controlli
- Allo scopo di coordinare i controlli da parte
dell’Amministrazione finanziaria ed escludere la duplicazione
dell’attivita’ conoscitiva, anche in considerazione di quanto
previsto dall’art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art.
1, comma 3, del decreto legislativo sono messe a disposizione della
Guardia di finanza.
Capo II
Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
Art. 3
Modalita’ di effettuazione dei pagamenti
- Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui
all’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, i soggetti
passivi, che esercitano le opzioni di cui all’art. 1, comma 3, e
all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo stesso, effettuano e
ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale,
carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario,
circolare o postale recante la clausola di non trasferibilita’.
- In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti passivi ivi
citati possono effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di
ammontare non superiore all’importo determinato all’art. 2, comma 1,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21
del 27 gennaio 2014.
- La riduzione dei termini di decadenza di cui all’art. 57, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
- 633, e di cui all’art. 43, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiamati dall’art. 3,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo, si applica soltanto in
relazione ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai
soggetti passivi.
Art. 4
Comunicazione
- I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo
d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini
di decadenza di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle
imposte sui redditi. La modalita’ di comunicazione e’ definita con il
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con cui sono
approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata
comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di
accertamento.
- La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con
riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai contribuenti che hanno
effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti
diversi da quelli indicati nell’art. 3.
Capo III
Attuazione dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo
Art. 5
Soggetti ammessi al programma di assistenza
- L’Agenzia delle entrate realizza il programma di assistenza di
cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo nei confronti delle
seguenti categorie di soggetti passivi:
- a) gli esercenti arti e professioni;
- b) le imprese ammesse al regime di contabilita’ semplificata di
cui all’art. 18 del decreto n. 600 del 1973;
- c) limitatamente all’anno di inizio dell’attivita’ e ai due anni
successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al
citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973.
Art. 6
Efficacia
- Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1°
gennaio 2017.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2016
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2016
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.
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