Tramite un’apposita interrogazione parlamentare, del 12 marzo 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso il proprio parere in merito ad un ulteriore e dibattuto dilemma: fare rientrare nel novero della fatturazione elettronica obbligatoria anche le note spese?
In particolare il quesito è stato rivolto riferendosi “agli enti no profit che non essendo titolari di partita IVA” non emettono nei confronti della Pubblica Amministrazione la fattura, bensì le note spese (es. Asl, ordini professionali, scuole, ecc.).
Il legislatore ritiene che per costoro non vi sia obbligo di fatturazione elettronica e dunque che le stesse non debbano essere inviate al Sistema di interscambio che, peraltro, le scarterebbe.
La risposta però, appare sibillina verso il finale esegetico, lasciando la possibilità “qualora lo ritenga opportuno” di richiedere all’agenzia delle Entrate un’apposita circolare sull’argomento.
Infatti nella risposta, pur citando alcune norme che regolano la fatturazione elettronica obbligatoria in Italia e pur ribadendo che non sono cambiate le regole per stabilire quando si debba emettere una fattura (sia essa analogica che elettronica) di fatto sembra non comprendersi bene quale sia, a mio parere, il dubbio sollevato.
La Fattura PA
La legge finanziaria 2008 (L. 244/07) infatti all’art. 1 comma 209 ha introdotto l’obbligo di emissione di fattura elettronica obbligatoria per chi è fornitore della Pubblica amministrazione “anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili”.
Ciò ha creato ovviamente un lecito dubbio interpretativo specialmente riguardo alla termine “nota”.
Poiché l’emissione di una nota spese è comunque da considerarsi documento a rilevanza tributaria, ancorché in ritardo, una circolare che si occupi di questo argomento è da considerarsi certamente utile.
La fattura elettronica obbligatoria è vero che è una fattura uguale a quella cartacea (non è cambiato il motivo per il quale debba essere emessa) creata e veicolata con strumenti informatici ma il legislatore pare avere dimenticato che proprio il “quando” debba essere emessa, con che tipologia di documenti, sia proprio ben lungi dall’essere così chiaro.
Ritengo infatti, ed in generale che, qualsiasi sia il documento assimilabile alla fattura, risulti importante che il contenuto dello stesso riporti di fatto almeno le seguenti informazioni:
- data di effettuazione dell’operazione e identità delle controparti
- descrizione dell’operazione commerciale
- sintesi del motivo per il quale non si è emessa la fattura riportante gli elementi di cui all’art. 21 c. 2 DPR 633/72;
- importo unitario e complessivo.
Queste sono le indicazioni rinvenibili dalla migliore prassi e dottrina, che spende fiumi di parole per tentare di chiarire cosa possa o meno rientrare nel novero della fattura.
Inoltre, se il legislatore avesse voluto intendere che si doveva inviare al Sistema di interscambio la mera fattura (e non le ricevute, o le note, ecc.) perché nel testo della L. 244/07 compare l’obbligo di fatturazione elettronica estesa al concetto “anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili”
A mio avviso, una circolare interpretativa sarebbe davvero utile, per riepilogare tutte le fattispecie che il legislatore si attende di ritrovare nella fattura elettronica, stante questo chiarimento che afferma sostanzialmente che se non si possiede partita Iva, non è si è soggetti a fatturazione e pertanto il documento di spesa che si produce non potrà essere parificato a fattura (tantomeno fattura elettronica).
Segnalo infine che Agid ha pubblicato la lista della Pubbliche Amministrazioni che attualmente risultano ancora non presenti nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA).