Marche da bollo digitali: @e-bollo è la nuova procedura di assolvimento dell’imposta di bollo su documenti informatici sulle richieste effettuate – via posta elettronica (@) o in modalità telematica (e) – alla Pubblica Amministrazione (P.A.) e sui relativi atti.

Marca_da_bollo
Grazie al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014, il contribuente potrà acquistare le marche da bollo digitali collegandosi alternativamente o ai siti P.A. che offrono propri servizi soggetti a bollo o ai siti di intermediari (prestatori di servizi di pagamento, quali banche, istituti di moneta elettronica e di pagamento, Poste Italiane e P.A.) collegati alla Piattaforma «Nodo dei Pagamenti-SPC» rivolta agli incassi delle P.A..
Il pagamento on line sarà possibile inizialmente effettuarlo però solo sui siti delle P.A. che offrono servizi interattivi con gli utenti (richiesta e rilascio di documenti elettronici) mentre in fase successiva sarà garantita anche per le richieste e gli atti scambiati tra cittadini e P.A. via posta elettronica.
La “Marca da bollo digitale” è il documento informatico che costituisce la ricevuta di versamento di bollo ed attesta l’avvenuta erogazione del servizio che associa l’identificativo Unico di Bollo Digitale (IUBD) con l’impronta del documento ad esso correlato mentre lo IUBD è la combinazione di simboli, lettere e numeri che identificano univocamente la marca da bollo digitale.
L’imposta si considera assolta quando l’impronta del documento soggetto a bollo sia corrispondente all’ impronta contenuta nella marca da bollo digitale.
Non è ammesso il rimborso della marca da bollo digitale
La P.a. deve immediatamente comunicare al contribuente per via telematica l’esito negativo dei controlli effettuati: entro 10 gg. il contribuente deve sanare gli errori (se no la P.a. può rifiutarsi di accettare il documento – ex art. 19 DPR 642/1972).
Se il contribuente acquista la marca da bollo digitale tramite addebito diretto sul conto corrente (o tramite carte di debito o prepagate) dello stesso Intermediario o di istituti convenzionati con lo stesso non vi sono costi aggiuntivi per il contribuente stesso, viceversa potrebbero esserne previsti.