Partono le agevolazioni fiscali per le start up innovative: con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (n. 66 del 20 marzo 2014) il DM 30 gennaio 2014 spiega chi può godere degli investimenti agevolabili e come.
Chi investe in star up innovative potrà infatti godere di:
1) se soggetti ad Irpef: una detrazione Irpef del 19% per gli esercizi fiscali 2012-2016 fino ad un massimo di 500.000 euro;
2) se soggetti ad Ires: una deduzione Ires del 20% per gli esercizi fiscali 2012-2016 fino ad un massimo di 1.800.000 euro.
L’agevolazione in linea generale sussiste solo se l’investimento ha una durata (holding period) di almeno due anni.
Viceversa l’agevolazione decadrà.
A tal fine non sono considerate ipotesi di decadenza (quali sono invece le cessioni a titolo parziale o totale) il trasferimento delle quote sociali detenute a titolo gratuito, o per operazioni straordinarie o a causa di morte mentre costituiscono cause di decadenza la riduzione del capitale sociale o la distribuzione di riserve o altri fondi ed il recesso o l’esclusione di investitori.
In caso di decadenza inoltre nel periodo nel quale la stessa si verifica occorre recuperare a tassazione l’imposta della quale nei periodi precedenti era stata detratta/dedotta (Irpef o Ires) aumentata degli interessi legali.
Con riguardo alle start-up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attivita’ di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.
Se l’investimento è effettuato in start up innovative che operano nel sociale (che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 – caratterizzanti le c.d. “imprese sociali” che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalita’ di interesse generale) o che si occupano dello sviluppo o della commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore energetico le detrazioni salgono al 25% Irpef e le deduzioni salgono al 27% Ires.
Per beneficiare dell’agevolazione gli investitori dovranno conservare:
1) la certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di 2.500.000 euro dei conferimenti effettuati, relativamente al periodo di imposta in cui e’ stato effettuato l’investimento;
2) copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attivita’ della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonche’ sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
3) per gli investimenti effettuati nelle start-up a vocazione sociale, nonche’ per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, secondo i codici ATECO 2007 di cui alla tabella allegata al decreto, una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l’oggetto della propria attivita’.
Ai fini di definire l’esercizio in cui si possa godere dell’agevolazione, il possesso dei requisiti di start up innovativa a richiesta dell’investitore deve essere certificato a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre societa’ che investono in start up innovative entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento si intende effettuato.
Si ricorda che è considerata start up innovativa la societa’ di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
“ a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;
b) e’ costituita e svolge attivita’ d’impresa da non piu’ di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita’ della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi’ come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non e’ superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non e’ stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto di beni immobili. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e’ assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’universita’ italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita’ di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta’ vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attivita’ d’impresa. “
Possono essere considerata start up innovative anche:
1) le societa’ gia’ costituite alla data di conversione in legge del decreto Decreto-Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e in possesso dei requisiti sopra previste se entro 60 giorni dalla stessa data abbiano depositato presso l’Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti stessi, con validità temporale scadenziata dalla norma;
2) start up innovative che operano nel sociale (che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 – caratterizzanti le c.d. “imprese sociali” che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalita’ di interesse generale).