Con il Regolamento del Consiglio europeo 1042/2013 del 7.10.2013 cambiano le regole in tema di luogo delle prestazioni di servizi.
Già la Direttiva 2006/112/CE prevede che, dal 1° gennaio 2015 la tassazione per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi siano avvenga nello Stato membro nel quale:
1) è stabilito il destinatario nel luogo del suo indirizzo permanente o
2) della sua residenza abituale,
a prescindere dal luogo di stabilimento del soggetto passivo che presta i suddetti servizi.
Con il presente Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 è stato modificato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, apportando novità.
Il regolamento chiarisce ed integra la direttiva 2006/11/Ce.
Ad esempio, se un prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici presta i propri servizi “in un luogo quale una cabina telefonica, un punto telefonico, una postazione Wi-Fi, un Internet café, un ristorante o una hall d’albergo e la fruizione del servizio fornito dal prestatore richiede la presenza fisica del destinatario in tale luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale luogo.”
Anche le prestazioni di servizi inerenti gli immobili hanno trovato dei principi comunitari univoci in tema di territorialità grazie al nuovo Regolamento.
I servizi relativi a beni immobili (ex art. 47 della direttiva 2006/112/CE) comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:
a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.
Qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il prestatore si assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori.
Poichè viene modificato il concetto di base fissa dell’immobile (costituita anche da elementi che ne fanno parte come una scala o un tetto) è rilevanti il luogo nel quale lo stesso è situato.
I servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, sono considerati rilevanti anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all’alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.
Il regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 per ciò che riguarda gli immobili ed a partire dal 1° gennaio 2015 per le prestazioni di servizi inerenti telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici.