La legge 6 agosto 2013, n. 97, recante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013” è stata emanata onde evitare sanzioni derivanti dal mancato adempimento di obblighi comunitari.
Tra i vari argomenti tale norma ha modificato il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”.

In attuazione della suddetta norma è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 che ha previsto nuovi contenuti della dichiarazione annuale dei redditi da predisporre, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria.

 

In particolare per tali tipologie di soggetti va compilato in Italia l’apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.
La recente circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38 del 23 dicembre 2013 ha commentato le disposizioni normative e aggiorna sostituendole le indicazioni contenute nella circolare n. 45/E del 13 settembre 2010.Flussi finanziari esteri

Ora non è più previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l’obbligo dichiarativo mentre il limite finora previsto era stato di 10.000 euro.
La dichiarazione deve essere effettuata non solo dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dal “titolare effettivo” dei beni, se fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Per “titolare effettivo” si intende:
– in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;

– in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.

Si ricorda inoltre che si considerano residenti in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Si evidenzia che per “maggior parte” del periodo di imposta per determinare la residenza fiscale della persona (come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze del 17 agosto 1996, n. 201) si intendono i 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile) .
Inoltre, come stabilito dal successivo comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati.

La circolare in particolare ha elencato una nuova white list rispetto ai paesi inseriti nel DM 4.9.96 (c.d. White list degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazione in base alle disposizioni di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni attualmente vigenti con l’Italia – Paesi “collaborativi”) inserendo i seguenti Paesi:

Arabia Saudita
Armenia
Azerbaijan
Etiopia
Georgia
Ghana
Giordania
Moldova
Mozambico
Oman
Quatar
San Marino (con effetto dal 2014)
Senegal
Siria
Uganda
Uzbekistan

La circolare infine ha anche apportato chiarezza sulle modalità di compilazione del modulo RW quando il titolare effettivo abbia una partecipazione in una società residente o localizzata in Stati o territori non collaborativi.
In tal caso nel modulo RW andrà inserito il valore dei beni patrimoniali e delle attività detenute all’estero, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società mentre si dovranno archiviare le informazioni inerenti i valori specifici delle singole attività detenute.

La sanzione per chi non compila il modulo RW può variare dal 3 al 15% del valore delle attività non dichiarate (sanzione raddoppiata se le attività e gli investimenti sono in Paesi black list).

Se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dal termine previsto la sanzione applicata ammonterà a soli 258 euro.

Il nuovo regime sanzionatorio si applica anche per il passato, a meno che per gli atti di irrogazione di sanzioni divenuti definitivi (articolo 3, comma 3, del Dlgs 471/1997).