Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 18 dicembre 2013 n. 151663 (ex art. 9 della legge europea 2013) ha previsto l’applicazione di una ritenuta al 20% per tutti i flussi finanziari esteri percepiti dal 1° gennaio 2014 (redditi diversi ed alcuni redditi da capitale) da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali).
Di conseguenza, tutti i bonifici o qualsiasi altro flusso finanziario in arrivo dall’estero (fuori Italia) ed indirizzato a persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali si presume avere natura reddituale, ovvero si suppone essere derivante da un reddito prodotto all’estero.
Di conseguenza viene prevista una ritenuta a titolo “cautelativo” da parte del fisco del 20%, da scomputare in seguito in dichiarazione dei redditi qualora in eccesso.
La ritenuta deve essere applicata direttamente dalla banca o l’intermediario in genere che gestisce il conto corrente sul quale perviene l’incasso.
La stessa ritenuta non viene applicata qualora l’interessato comunichi preventivamente all’intermediario (autocertificazione resa in forma libera) che il flusso non deriva da reddito, bensì da operazione extra reddituale.
Nel documento è presento l’elenco delle operazioni soggette a ritenuta quali:
– interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR;
– importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR;
– compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR;
– tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR;
– plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
– plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
– redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera f), del TUIR;
– redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del TUIR;
– redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all’estero, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all’estero, di cui alla lettera h) dello stesso articolo 67 del TUIR;
– plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
Si pensi ad esempio al finanziamento soci infruttifero.
Il socio X ha una partecipazione in una società in Francia.
Versa euro 10.000 per farla partire (start up) e ad avvio avvenuto richiede il rimborso dello stesso importo, senza alcun interesse.
Il recupero dell’investimento non ha natura reddituale, quindi è necessario, prima di riceverlo, comunicare alla banca che si tratta semplicemente di una restituzione dell’investimento a suo tempo fatto. In tal caso la banca avrà titolo per non operare alcuna ritenuta.
La ritenuta non si applica tra operazioni intercorrenti tra società o comunque tra soggetti con partita IVA.
Riprendendo l’esempio precedente, quindi, ovvero la società X finanzia la controllata società Y e dopo alcuni mesi riceve il rimborso del capitale, nulla dovrà essere comunicato o trattenuto dalla banca.
Il tutto infatti è intervenuto tra società.
La Commissione Europea sta valutando se la norma è conforme al principio di non discriminazione e del libero movimento delle merci e dei capitali.