Finalmente pervengono notizie più chiare in merito allo split payment. In attesa che la norma venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale il Mef ha infatti diffuso ieri il testo del DECRETO split payment 23 gennaio 2015 con la relazione illustrativa che riporta modalità e termini per effettuare il versamento dell’Iva da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
La legge di stabilità 2015 aveva infatti introdotto il c.d. split payment, nuova modalità di riscossione dell’Iva introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 per la quale alcuni enti pubblici possono versare l’Iva all’erario in modo diretto senza pagarla ai propri fornitori.

split payment
Ora è chiaro che lo split payment si applica a cessione di beni/prestazioni di servizi resi dalla Pubbliche Amministrazioni (anche per attività non prettamente commerciali ovvero istituzionali) ad eccezione di:
1) caso in cui la P.A. sia già debitrice di imposta (ai fini Iva)
2) caso in cui la prestazione di servizi è inerente il compenso soggetto a ritenuta a titolo di imposta sul reddito.
Il decreto specifiche che lo split payment si applica alle P.A. soggetto alle norme di Iva ad esigibilità differita (ex art. 6 c. 5 DPR 633/72).
I fornitori in fase di emissione dovranno emettere la fattura come prima ma avendo la cura di inserirei la dicitura “scissione dei pagamenti” (ex art. 23-24 DPR 633/72), senza inserire l’Iva a debito nella liquidazione periodica.
Qualora i fornitori si trovino “cronicamente” in posizione creditoria ai fini di ottenere il rimborso Iva a partire dal primo trimestre 2015 potranno effettuare, qualora in possesso dei requisiti di cui all’art. 30 c. 2 lett. a) DPR 633/72, la richiesta trimestrale o annuale. In tal modo potranno ottenere la priorità nell’erogazione del rimborso (ex art. 38-bis DPR 633/72) ma solo per un importo che non superi l’ammontare complessivo dell’imposta applicata nel periodo in cui si è creato il credito.
Per contro la P.A. deve versare l’Iva al momento in cui l’imposta si rende esigibile, che di consueto è al momento del pagamento dei corrispettivi. Sarà la P.A. a decidere se lasciare questo regime di “default” o decidere di anticipare l’imposta al momento della ricezione della fattura.
Quando la P.A. non sia soggetto passivo potrà decidere di versare l’Iva entro il 16 di ogni mese per tutte le fatture considerate esigibili relativamente al mese precedente oppure per ciascuna fattura oppure ancora in rapporto ad ogni giorno del mese in cui la singola fattura è diventata esigibile. Il pagamento dell’Iva non può avvenire con compensazione orizzontale con altri crediti di imposta ma deve essere effettuato direttamente con modello “F24 enti pubblici” per chi ha il conto presso la Banca d’Italia o mediante versamento unificato per chi ha un contro corrente convenzionato con Agenzia delle Entrate o con Poste Italiane o direttamente ad entrata del bilancio dello Stato in un articolo ad hoc del capitolo 1203.
Quando la P.A. acquista nell’esercizio di attività commerciale deve versare l’Iva inserendola nella liquidazione periodica trimestrale o mensile.
Ai fini del controllo il Fisco effettuerà il riferimento incrociato anche con le fatture elettroniche.

Il nuovo formato FatturaPA dal 2 febbraio 2015 permetterà comunque l’assolvimento dell’obbligo mediante l’aggiunta di un valore (“S”) tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA> all’interno del blocco informativo <DatiRiepilogo>.