Il Ministero delle Finanze ha chiarito con proprio comunicato stampa del 9 gennaio 2015 che nello “schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.”
Il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) va a rendere operativo la norma che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, debbano versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

E’ stato finalmente chiarita la decorrenza del regime: per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015 in avanti.
Altre anticipazioni vengono sempre fornite dal Comunicato stampa.

split payment

Esigibilità imposta
In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.

Infine, viene stabilito che il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:

a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;

b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;

c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Tuttavia viene previsto che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

Altri utili commenti sono stati forniti dalla nota ad opera della Fondazione dei Dottori Commercialisti.

Salvo ulteriori precisazioni normative infatti la fondazione ritiene che nell’ambito soggettivo di applicazione della norma debbano rientrare:

Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del T.U. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

Infine viene precisato che:

  • non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del DPR 633/72 effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015;
  • si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data.