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Trasferire azienda estero

 

Trasferire azienda estero

“Il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato”. Così riporta l’art. 166 del Tuir in tema di exit tax.

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Come avevo già evidenziato in un precedente articolo sul trasferimento azienda estero occorreva per rendere operativa la norma attendere l’emanazione della correlata prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate (come esercitare la sospensione del versamento, quando il regime decade o quali garanzie si debbano prestare). Il Provvedimento exit tax è infatti stato emanato a corredo del Dm 2 luglio 2014 (che sostituisce il DM 2 agosto 2013).
Chi infatti trasferisce la residenza ai fini delle imposte sui redditi in Stati dell’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari (c.d. White list) può richiedere la sospensione degli effetti del realizzo di tale plusvalenza in Italia o la rateazione.
Tali facoltà devono essere espletate entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo di imposta nel quale si era residenti in Italia, effettuando un’apposita comunicazione agli Uffici preposti corredata da documentazione richiesta.
Chi sospende però dovrà effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia per i periodi successivi a quelli dell’esercizio dell’opzione mentre chi rateizza non è tenuto a farla ma solo al versamento annuale delle rate di pari importo.
Nei casi più gravi ai fini della riscossione, l’autorità fiscale può richiedere ai fini di validare l’opzione la presentazione di garanzie (tranne per quelle imprese che presentano bilanci in attivo nei tre esercizi precedenti il trasferimento della residenza ed un patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio almeno pari al 120% dell’importo dell’imposta sospesa e/o rateizzata).