Il trust è un istituto tipicamente anglosassone e non è disciplinato ad hoc nell’ordinamento giuridico italiano.
Gli effetti giuridici dello stesso possono però aver luogo grazie alla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 – in vigore dal 1° gennaio 1992 a seguito della L. 16 ottobre 1989, n. 364.

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Normalmente con il trust il proprietario di alcuni beni (disponente, settlor o grantor) se ne spoglia, conferendo gli stessi (fondo in trust) a un terzo soggetto (trustee, persona fisica o giuridica), che li amministra in favore di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno scopo determinato.
Spesso il trustee esercita il potere di controllo e di intervento per il tramite del protector o guardian, anche se tale figura è facoltativa.

Il trust può essere potenzialmente utilizzato in modalità abusiva per fini di riciclaggio.

A tal fine gli organismi che contrastano tale fenomeno a livello internazionale (es. Gafi) hanno stilato alcune raccomandazioni per renderlo maggiormente trasparente (e tentando di rendere specialmente chiara l’acquisizione e la conservazioni delle informazioni relative al titolare effettivo)
Pertanto UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia), sulla base di quanto raccolto nello svolgimento della propria attività ha elaborato uno schema riportante comportamenti anomali sull’uso distorto del trust – Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 –
Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 – Operatività connessa con l’anomalo utilizzo di trust.

L’Uif ha già pubblicato in passato analoga documentazione in tema di:
– operatività connessa al settore dei giochi e delle scommesse;
– frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni;
– frodi nell’attività di factoring;
– frodi nell’attività di leasing;
– finanziamenti pubblici;
– scudo fiscale 2009;
– evasione IVA intracomunitaria;
– frodi informatiche;
– presentazione di banconote in lire per la conversione in euro;
– conti dedicati;
– imprese in crisi e usura.

Pertanto per quanto riguarda il trust dovrà essere valutata con attenzione la parte informativa rilevata al fine di effettuare l’adeguata verifica della clientela ed in particolare:
-finalità perseguite dalle parti;
-identità dei beneficiari e del trustee;
-modalità di esecuzione del trust.
Fattispecie soggettive
Il documento riporta altresì anche alcune fattispecie soggettive quali ad esempio trust posti in essere da soggetti:
– con gravi situazioni finanziarie o enormi debiti tributari o ex passati in giudicato per procedure fallimentari;
– indagati;
– con trustee che non vuole indicare il titolare effettivo e lo scopo del trust;
finalità incoerenti tra disponente e beneficiario o tra disponente e guardiano.

Fattispecie oggettive
Il documento riporta altresì anche alcune fattispecie oggettive quali ad esempio trust posti in essere con atti poi modificati a data ravvicinata con scrittura privata non autenticata, oppure con una moltitudine di partecipazioni sottostanti il trust, ecc.
I soggetti tenuti dalla norma (es. professionisti dell’area legale) saranno tenuti a segnalare tali anomalie con tempestività quando ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti riportati negli schemi operativi (non è sufficiente uno solo solo).