Commercio elettronico : chi vende al consumatore finale (privo di partita Iva) prestando servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, ovvero chi svolge attività b-to-c in modalità elettronica, all’interno del mercato Europeo trova finalmente le proprie regole anche in Italia.

Il Consiglio dei Ministri si è riunito, infatti venerdì 27 marzo 2015, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio approvando il decreto di attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE inerente proprio il luogo delle prestazioni di tali tipologie di servizi.

Dal 1° gennaio 2015 infatti la direttiva stabiliva che per determinare il luogo di prestazione di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta (privati consumatori) occorresse applicare l’Iva nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.


 

E-commerce B2C


Con tali novità dunque, in ritardo di quasi tre mesi, il decreto recepisce le nuove regole per le quali le prestazioni di servizi rese mediante mezzi elettronici, da soggetti comunitari ed extraCe a soggetti non passivi residenti non si consideravano effettuate nel territorio dello Stato, ma diventano imponibili ai fini IVA in Italia.

Onde evitare la l’identificazione fiscale in ciascun Stato membro di consumo per espletare gli obblighi dichiarativi e di versamento Iva, infine, in recepimento del Reg. Ue 967/12, il decreto si occupa anche degli art. 74-quinquies (variato) e sexies del DPR 633/72, in quanto com’è noto, sono stati istituiti regimi speciali del “mini sportello unico” (“Mini One Stop Shop” o “MOSS”) per effettuare un’unica dichiarazione ed un unico versamento Iva in tutti gli stati membri dove i soggetti passivi che li adottano sono stabiliti.

Il decreto rinfresca così l’art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 per inserire le novità della tassazione dei servizi resi nel “Business to consumer” ed al contempo prevede inoltre che se il cliente (privato consumatore) non richieda esplicitamente la fattura, la stessa possa essere non emessa per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.

Nel caso i soggetti passivi adottino il regime speciale di liquidazione, dovranno pertanto presetnare in Italia una dichiarazione trimestrale (entro il 20 del mese successivo – la prima scadenza effettiva pertanto sarà quella del 20 aprile 2015) indicando l’ammontare di tali servizi resi nella UE e differenziati per ciascun Stato membro con le relative aliquote applicate, effettuando il verasmento Iva senza poter effettuare compensazione orizzontale tramite il modello F24 e senza potersi detrarre l’imposta assolta sugli acquisti (la stessa può essere chiesta a rimborso se i soggetti sono extra-UE con identificazione in Italia). L’eventuale eccesso di imposta versata comunque può essere chiesto a rimborso (modificato l’art. 38bis del Dpr 633/72).

L’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento chiarirà quale sarà l’ufficio competente a svolgere i controlli in materia, ma in ogni caso il Fisco si avvarrà di controlli automatici cooperando anche con gli altri Stati membri.

Regime sanzionatorio
Stato nel quale si presenta la dichiarazione Luogo in cui l’Iva è dovuta Sanzione

Italia

Altro Stato membro UE (es. Regno Unito) Per dichiarazione omessa o versata, si calcola la sanzione in rapporto a quanto previsto nell’altro Stato membro UE (es. Regno Unito)
Altro stato membro UE (es. Regno Unito)

Italia

Per la dichiarazione presentata in altro Stato membro UE, la sanzione va dal 100% al 200% della differenza di imposta versata e quella dovuta