Il commercio elettronico trova le regole per godere di agevolazioni previste per chi vi investe. Il Decreto crescita (DL 91/14 – art. 3) aveva infatti previsto un credito di imposta per le spese sostenute a livello informatico per avviare un’attività on line ma ora è stato emanato il decreto che stabilisce come poterne godere.
Credito di imposta per le spese sostenute a livello informatico
In particolare il Decreto 13 gennaio 2015 del Ministero delle Politiche agricole pubblicato a fine febbraio in gazzetta ufficiale attribuisce il credito di imposta a persone (fisiche o giuridiche) titolari di reddito di impresa o di reddito agrario ed in particolare:
- imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
Sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico , relative a:
- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.
per gli investimenti realizzati dal 27 febbraio 2015 a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
Il credito di imposta varia a seconda della dimensione della società e dell’attività svolta (con un minimo del 10% e per un importo di 15000 euro ad un massimo del 40% della spesa per un massimo di 50000 euro per periodo di imposta).
Le spese sostenute devono essere certificate da un professionista iscritto all’albo (es. Dottore Commercialista) o dal Presidente del Collegio sindacale o da un revisore legale e poi riepilogate in apposita domanda da presentare a partire dal 20 al 28 febbraio dell’anno successivo all’investimento effettuato al Ministero in modo esclusivamente telematico tramite modalità che saranno specificate entro due mesi dal Ministero stesso.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda il Ministero si pronuncerà sull’accoglimento o meno della relativa istanza riconoscendo di conseguenza il relativo credito di imposta, o meno. Il credito riconosciuto potrà a quel punto poi essere riportato in dichiarazione dei redditi ed usufruito tramite compensazione delle imposte da versare attraverso il modello F24.