E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014 (in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE) in vigore dal 26 marzo 2014 che esplicherà i suoi effetti ai contratti conclusi dal 14 giugno 2014.
Le nuove regole coinvolgono i contratti a distanza (es. per corrispondenza o per telefono) e negoziati al di fuori dei locali commerciali (es. porta a porta), nonché il commercio elettronico.
Il “consumatore” è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale o professionale eventualmente svolta mentre il il “professionista” è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attivita’ imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario.
I siti di commercio elettronico dovranno indicare in modo chiaro e leggibile, al piu’ tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
Il consumatore in sostanza deve essere avvertito sui propri diritti e sulle condizioni di vendita prima di effettuare l’acquisto tramite una piattaforma on line.
In particolare riepilogo le maggiori novità del Decreto:
– chiarezza sul prezzo: dovrà essere evidente il costo totale del servizio/prodotto acquistato al consumatore (senza che spuntino balzelli ultronei in momenti successivi, che tra l’altro, qualora non facciano parte dell’informativa adeguata il consumatore comunque non sarebbe tenuto a pagare). Nel sito in generale non dovranno comparire costi “a sorpresa” o associati magari a servizi che in prima battuta possano fare presumere di essere gratuiti. Parimenti non potranno essere aggiunti costi supplementari al consumatore che paga con carta di credito (o con altri mezzi) o per chi telefona per chiedere assistenza ma solo i costi corretti per chi sceglie determinate opzioni;
– chiarezza su chi eroga il servizio o chi cede il prodotto: il consumatore deve reperire facilmente i suoi indirizzi prima che il contratto venga concluso;
– eliminazione delle caselle preselezionate: il “tick” di consenso deve essere posto dal consumatore se lo desidera ma non può essere inserito di default da chi effettua la vendita on line;
– diritto di recesso modificato: il consumatore ora ha 14 giorni di tempo per recedere dall’acquisto e qualora manchi un’informativa non sia chiara il diritto viene esteso ad un anno. La decorrenza scatta dal momento in cui il consumatore ha ricevuto i prodotti (non dal momento in cui il contratto è concluso). Il diritto di recesso per il consumatore nel caso di acquisto tramite aste on line si applica quando si effettua tramite un venditore “professionista”. Nel caso di contratto a distanza o a domicilio il venditore dovrà fornire un modulo di recesso standard per i consumatori;
– diritto al rimborso: il venditore deve effettuare il rimborso al consumatore entro 14 giorni dal recesso (non addebitando le spese di consegna) garantendo sostanzialmente la consegna incolume a destinazione del consumatore. Qualora il venditore non intenda sostenere la spesa del reso della merce deve informare preventivamente il consumatore di quanto ammonti la stima del costo di resa totale a suo carico;
– più informazioni sui contenuti digitali: le informazioni su quanto prodotto e fornito in modalità digitale devono essere estremamente chiare (es. descrizione di cosa viene fornito, in che formato, compatibilità hardware e software, diritti di uso per il consumatore). Una volta scaricato (download) il consumatore non avrà più il diritto di recesso sul contenuto digitale acquistato;
– contratto consensato: per i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore e’ d’accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore.