Avviare un’attività è un po come per un bambino affrontare l’infanzia. Se fosse possibile, si dovrebbero selezionare con cura i genitori, valutare l’ambiente nel quale poter crescere in condizioni ottimali, circondandosi della corretta “dose” d’amore che non ti permetta di diventare eccessivamente rigido nella vita (impedendoti di godere delle opportunità che la stessa offre) né eccessivamente privo di regole ( impedendoti di raggiungere mete ambiziose o di non essere socialmente ben accolto).
Mentre per l’individuo tali considerazioni aprioristiche sono ovviamente solo ipotizzabili nell’immaginario, quando si decide di avviare un’attività invece alcune considerazioni preliminari possono essere realmente utili.
Una volta individuata l’idea di business, solitamente si valuta l’opportuna forma societaria, quando si decide di condividerne “gioie e dolori” futuri con qualche amico, parente o terzo che ne abbia condiviso almeno in parte l’entusiasmo.
In un foglio di carta si individuano i primi elementi, ovvero quelli che potrebbero i costi potenziali da sostenere e si fantastica su quella che potrebbe essere l’evoluzione esponenziale del nostro ricavo futuro, disegnando di fatto quello che in gergo contabile è più noto con il termine di “business plan”.
Già in questa fase, ipotizzando di paragonare due soci potenziali che intendano costituire una società con responsabilità limitata all’apporto del solo capitale sociale, scegliere se avviarla in Italia o nel Regno Unito, vede favorito quest’ultimo per diversi motivi.
Il mercato britannico, ed in particolare modo la città di Londra, è particolarmente ricca di investitori che giungono da ogni parte del mondo. Avere una società a Londra è come per un fruttivendolo posizionare il proprio banchetto nel mercato del centro della Piazza cittadina. Il luogo è bene visibile e facilmente accessibile a tutti. Si massimizza la probabilità che vi sia almeno un acquirente disponibile all’acquisto. Oltre ad essere la piazza commerciale per eccellenza, la stessa è anche notoriamente una delle piazze finanziarie più capaci del mondo e tra le prime d’Europa.
Ciò fa si che, più facilmente che altrove, vi siano investitori maggiormente disponibili a puntare sulla proprio idea di business (business angel, venture capitalist, crowdfunding, ecc.).
Al di là di queste preliminari osservazioni, abbiamo pensato fosse utile riepilogare alcune differenze che rendono la Ltd nuovamente in posizione di vantaggio rispetto ad una Srl, nonostante il legislatore domestico abbia nel tempo compiuto diversi cambiamenti per rendere appetibile l’avvio della società nel suolo italiano che prima era davvero non competitiva.
In Italia da pochi anni infatti è stata introdotta anche la c.d. “Srl semplificata” (art. 2463 bis c.c.), eliminando invece quella a capitale ridotto, che prevede sostanzialmente la possibilità di evitare il deposito di diecimila euro del capitale sociale minimo (essendo sufficiente anche un solo euro) ed anche i costi notarili relativi alla sua nascita, ma utilizzando un modello “prefabbricato” di Statuto (previsto dal Dm 138/12) e con alcune limitazioni che poi impattano nella vita gestoria della stessa.
Infatti con il DL 76/13 di fatto è stato stabilito che il modello di statuto non può essere modificato nelle proprie clausole se non perdendo il genus di “Srl semplificata” per rientrare nel c.d. “Srl” ordinaria.
Infine occorre ricordare che nel confronto Ltd Vs Srl , in generale, anche i costi per la gestione di una Ltd risultano essere maggiormente competitivi rispetto a quelli di una Srl.
Ltd vs Srl – Il Confronto
Srl Italiana |
Ltd britannica |
|
Soci |
I soci devono essere persone fisiche qualora si scelga di costituire una Srl “semplificata” (in tal caso la denominazione di “semplificata” va anche chiaramente indicata. | I soci possono essere persone fisiche o giuridiche |
Amministratori |
Possono anche essere non soci | Possono anche essere non soci.Non è necessario che siano residenti nel Regno Unito |
Capitale sociale minimo |
10.000 euro (o, se si decide per la Srl semplificata anche solo 1 euro.Nel caso della semplificata il capitale sociale deciso va sottoscritto ed interamente versato al momento della costituzione) | 1 sterlina |
Presenza notarile |
Obbligatoria (se si decide per la Srl semplificata è tuttavia priva di costi) | Non è obbligatoria |
Modifica dello Statuto |
Non è contemplata nella Srl semplificata la possibilità di modificare lo statuto.Le modifiche statutarie o il trasferimento delle quote sociali in ogni caso richiedono la presenza del notaio. | Non richiesta la presenza del notaio per modificare statuto o trasferire le quote sociali |
Tempi di costituzione |
Circa 30 giorni (avvio di attività dipende anche dal settore prescelto che può necessitare di particolari comunicazioni) | 1-2 giorni |
Anonimato |
Non è contemplato | Soci ed amministratori possono risultare anonimi (nominee shareholder e nominee director) |
Contributi per gli amministratori |
Contributi previdenziali INPS obbligatori da versare | Contributi previdenziali non obbligatori |
Partita Iva |
Obbligatoria | Obbligatoria solo se si superano le 81.000 sterline di volume d’affari |
Conferimento beni in natura |
Obbligatoria la perizia di stima | In rari casi vi è l’obbligo di perizia |
Azioni al portatore |
Non possibili | Possibili (bearer shares) |
Diritti camerali |
Sono previsti ogni anno | Non sono previsti |
Obbligo di nomina dell’organo di controllo |
Secondo i più recenti orientamenti normativi permane quando la società:· è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;· controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;· per due esercizi consecutiviha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis c.c. ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata. In tal caso l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa se, per dueesercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati (art. 2477 co. 3 e 4 c.c.). | Non obbligatorio |
Diritti e bolli di segreteria |
Nella Srl semplificata non sono previsti. Il diritto per la costituzione di una Srl ordinaria ammonta ad un minimo di 90 euro con 65 euro di bolli. | 13 sterline per la costituzione |