Il decreto “valore cultura” (in particolare gli artt. 7 e 8 del DL 91/13 convertito in L. 112/13) ha previsto agevolazioni tributarie volte a supportare i settori della musica e del cinema in Italia.

icona cinema
In particolare per l’esercizio 2014, 2015 e 2016 le imprese che producono fonogrammi e di videogrammi musicali (ex art. 78 della L. 22 aprile 1941 n. 633) e le imprese che organizzano e producono spettacoli di musica dal vivo, hanno la possibilità di godere di un credito d’imposta nella pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino ad un tetto massimo di 200.000,00 euro nei tre anni d’imposta e nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui.
L’ottenimento dell’agevolazione è condizionato. Infatti:
– non dev’esserci controllo da parte di un editore di servizi media audiovisivi per tali imprese,
– tali imprese dovranno spendere l’80% del beneficio concesso in Italia in particolare in formazione ed apprendistato di lavori tecnici inerenti i filoni attorno gli stessi settori;
– il credito di imposta concesso deve rispettare i limiti previsti dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);
– il beneficio viene concesso solo per per opere prime o seconde, ad esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti (artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti). Qualora vi sia un gruppo di artisti il credito di imposta è concesso solo quando nella stessa annualità più della metà dei componenti non ne abbiano già goduto.
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e si deve utilizzare solo in compensazione (ex art. 17 del DLgs. n. 241/97).
Al fine di inviduare quali tipologie di spese sono previste nell’agevolazione e come funziona operativamente la norma è previsto l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che verrà adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore della L. 112/13.
Per il cinema, dal 1° gennaio 2014 i crediti di imposta relativi alla produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico (già previsti dall’art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della L. n. 244/2007 e già prorogati al 2014 grazie all’art. 11 del DL n. 69/2013 – L. 98/2013) sono stati confermati in modo duraturo per spese fino ad un massimo di 45 milioni di euro.
Inoltre la nuova norma estende l’agevolazione anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive (come definiti dall’art. 5 DL 91/13).
L’agevolazione in questo settore è concessa fino al tetto massimo di 110 milioni di euro e potrà essere goduta in ogni caso dopo l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea (ex art.108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).