I Diritti di proprietà intellettuale (DPI) si possono distinguere in due macro categorie: la proprietà industriale (es. brevetti a protezione delle invenzioni, marchi, indicazioni geografiche e disegni) e diritto d’autore (a protezione di opere letterarie e artistiche quali ad esempio libri, opere teatrali, film, opere musicali, dipinti, fotografie, sculture, mappe, ecc. e diritti annessi e connessi per artisti produttori ed emittenti).
Tali diritti garantiscono a chi li detiene di determinare come e per quanto tempo esercitarli ed utilizzarli, riprodurli o commercializzarli.
Per molte società costituiscono il reale vantaggio competitivo.

Il Parlamento europeo si è espresso favorevolmente al nuovo regolamento relativo al raffrozamento del ruolo doganale nei diritti di proprietà intellettuale (DPI).
“L’innovazione e la creatività sono il motore della nostra economia. E’ importante dare agli inventori la certezza che i frutti delle loro creazioni saranno protetti.”.
Il diritto alla proprietà intellettuale diventa dunque una pietra miliare per la Commissione europea pertanto le Dogane con standard a livello internazionale si occuperanno di tutelarlo onde anche preservare a competitività futura delle imprese dell’UE anche attraverso i controlli di frontiera (es.
merci contraffatte).
Le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale sono quelli coinvolti in atti che non sono consentiti senza il previo consenso del titolare e si sostanziano genericamente in:
1. merci contraffatte che violano un marchio e che spesso appaiono simili alle merci originali.
2. merci usurpative (ovvero copiate senza l’autorizzazione del titolare – esempio CD ei DVD);
3. merci che violano gli altri tipi di diritti (esempio lettori MP3)

A tale fine il ruolo delle Dogane è fondamentale per l’identificazione e la detenzione, alla frontiera, di spedizioni di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale.
Il nuovo regolamento comunitario prende spunto anche dalle vendite su internet (si pensi alla pericolosità di medicinali di dubbia provenienza acquistati on line).

Pertanto si prevedono sanzioni per il marchio “confondibile” (nel quale un utente medio potrebbe essere tratto in inganno dalla somiglianza all’originale tra il segno ed il marchio di impresa).

Viene estesa anche la protezione a nomi commerciali, topografie di prodotti a semiconduttori, modelli di utilità, i dispositivi per eludere le misure tecnologiche e indicazioni geografiche non agricole.
I beni che violano i diritti di proprietà intellettuale verranno obbligatoriamente distrutti in tutti gli Stati membri (ed anche i consumatori via internet potranno fare lo stesso senza dover sostenere costi o adempiere a formalità).
I costi sostenuti dalla dogana a protezione di tali diritti (es. stoccaggio e costi di distruzione) saranno a carico del titolare del diritto che avrà diritto a rivalersi verso chi li ha violati.
Gli altri costi invece saranno imputabili direttamente all’autore della violazione può essere ritenuta responsabile.

Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore dal 1 ° gennaio 2014.