Nell’attesa dell’assegnazione alla Camera, previsto entro il 23 giugno 2014, il maxi-emendamento al disegno di legge 1465 del D.L. 66/14, già approvato al Senato, che disciplina le regole operative della fatturazione elettronica obbligatoria per chi è fornitore della Pubblica Amministrazione, apporta ulteriori novità rispetto al testo originario.
In particolare, è stato chiarito il perimetro applicativo dei casi in cui le stesse fatture elettroniche possano essere considerate escluse dall’indicare il Codice Identificativo di gara (cig) assegnato, su richiesta della stazione appaltante, dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’indicazione del Cig era stata prevista proprio dall’art. 25 c. 2 del DL 24 aprile 2014 n. 66 per garantire la tracciabilità dei pagamenti ed in sua eventuale assenza, qualora dovuto, le P.A, non possono né potranno procedere al pagamento delle fatture elettroniche carenti di tale informativa. La norma ora si rifà alle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 136/2010) approvate dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.
Stessa sorte per le fatture che non riportino il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e se previsto (ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3).
Ecco i casi di appalto nel quale è esclusa per ora (l’elenco sarà aggiornato periodicamente dal Ministero dell’economia e delle finanze) l’indicazione del Cig (ovvero in cui non vi è obbligo di tracciabilità di cui alla L. 136/10):
Casi di esclusione indicazione Cig

  • Art 19, c. l, lett. a) del DLgs. 163/2006, primo capoverso: (acquisto o locazione A di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni)
  • Art 19, c. 1, lett. c) del DLgs. 163/2006: (servizi d’arbitrato e di conciliazione)
  • Art 19, c. 1, lett. d) del DLgs. 163/2006: (servizi finanziari forniti dalla Banca d’Italia)
  • Art 19, c. 1, lett. e) del DLgs. 163/2006: (concernenti contratti di lavoro)
  • Art 19, c. 2 DLgs. 163/2006: (…appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato)
  • Art 25 DLgs. 163/2006 – Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
  • Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto del soggetto erogante
  • Prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara
  • Scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento

Va segnalato infine che l’emendamento prevede che sia la stazione appaltante ad inserire il cig nei contratti di appalto, specificando in apposita clausola che ha l’obiettivo di tracciare i flussi finanziaria, anche gli adempimenti delle parti derivanti proprio dall’applicazione dell’art. 25 DL. 66/14.

Ricordo che anche nel Regno Unito sono in vigore nuove regole sulla fatturazione elettronica: leggi qui.