Per lo split payment ancora novità. Dopo la pubblicazione in G.U del DECRETO split payment che riporta modalità e termini per effettuare il versamento dell’Iva da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ora la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 9 febbraio+2015 chiarisce che:

split payment

la scissione dei pagamenti si applica a tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nei confronti:
– dello Stato e degli organi dello Stato dotati di personalità giuridica ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
– degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Comunità isolane e Unione di Comuni);
– delle Camere di Commercio e delle Unioni regionali delle Camere di Commercio;
– degli istituti universitari e degli enti ospedalieri (fatta eccezione per gli enti ecclesiastici di assistenza ospedaliera in regime di diritto privato);
– delle Aziende sanitarie locali;
– degli enti di assistenza e beneficienza, incluse le IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) e le ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona);
– degli enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

La scissione dei pagamenti non si applica dunque ad altri enti quali Ordini professionali, le Agenzie fiscali, le Aziende speciali delle Camere di Commercio, le Autorità amministrative indipendenti, gli Automobile Club provinciali, l’INAIL, le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), ecc.

Dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’Agenzia ricorda che si potrà sempre inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le “disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente” e consiglia di dare preventivamente uno sguardo alla lista IPA (indice della Pubblica Amministrazione).

In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni contemplate dalla norma, per i quali queste le P.A. stesse non risultano debitrici di imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Lo split payment si applica inoltre:

  • a tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa;
  • ai soli acquisti con fattura (e non alle operazioni giustificate con scontrino sia esso fiscale che non per i corrispettivi trasmessi in modalità telematica o con ricevuta fiscale o mediante altre modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi.

Il regime non si applica invece:
– alle operazioni assoggettate a reverse charge;
– alle operazioni i cui corrispettivi sono assoggettati a ritenute alla fonte (anche a titolo di acconto).

Il nuovo comma 6 lett. a-ter) dell’art. 17 del DPR 633/72 inserito dalla legge di stabilità 2015 ha introdotto il “reverse charge” anche per le prestazioni di servizi di:

  • pulizia,
  • demolizione,
  • installazione di impianti,
  • completamento

relativi ad edifici.

Al momento, senza ulteriore indicazioni legislative, appare non limitato l’ambito di applicazione della norma (al contrario di quanto avviene per le prestazione di servizi rese genericamente nel settore edile), pertanto è ragionevolmente interpretabile che non vi siano distinzioni tra subappaltatori e appaltatori e che il nuovo comma sia di fatto applicabile a tutti.

Ritengo peraltro importante evidenziare che, nel caso di svolgimento di attività di Pubblica autorità, lo “split payment” sia comunque da applicare.

E’ stato precisato infine che non vi saranno sanzioni per eventuali violazioni commesse in merito alla scissione dei pagamenti prima del 9 febbraio 2015.

Le violazioni commesse a partire da tale data seguiranno invece il seguente schema:

– se effettuate dai fornitori P.A.: la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’operazione irregolarmente fatturata;

– se effettuate dalla P.A.: per l’attività commerciale, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’operazione irregolarmente fatturata, quando la P.A. non ha di fatto regolarizzato la fattura emessa dal fornitore. Per l’attività istituzionale, la sanzione è pari al 30% dell’imposta omessa o comunque versata in modo non sufficiente.

Nel frattempo anche i campi relativi al nuovo formato della fattura elettronica obbligatoria (fatturaPA) sono stati aggiornati aggiungendo una S per indicare proprio la fattispecie dello split payment.