Lo split payment e la fatturazione elettronica obbligatoria (fatturaPA) dovranno trovare un connubio “sostenibile” per essere effettivamente applicabili.
Il disegno di legge di stabilità 2015 infatti, per ovviare al problema di chi non versa l’Iva all’erario, ha proposto il cosiddetto “split payment” ovvero la possibilità per gli enti pubblici di versare l’Iva all’erario in modo diretto senza pagarla ai propri fornitori.

Definizione Split Payment

“nuova modalità di riscossione dell’Iva introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 per la quale alcuni enti pubblici possono versare l’Iva all’erario in modo diretto senza pagarla ai propri fornitori.”

Con questa nuova modalità di riscossione dell’Iva, ancorché fosse approvata in via definitiva, pone interrogativi sulla modalità di impatto nella fatturazione elettronica obbligatoria (FatturaPA) in quanto il documento fattura ad esempio emessa per 100,00 euro + Iva che darebbe vita ad un totale di 122,00 euro si dovrebbe chiudere effettivamente con un pagamento da parte della Pubblica Amministrazione di 100,00 al fornitore e di 20,00 direttamente all’erario ma per il fornitore invece si dovrebbe chiudere con un mero incasso di 100,00.

Al fornitore verrebbe invece data la possibilità di richiedere il rimborso del proprio credito Iva in modo trimestrale anziché unicamente annuale.
Il meccanismo introdotto è simile al reverse charge: il fornitore non incassa mai l’Iva. All’uopo verrebbe inserito un nuovo articolo nel Testo Unico Iva domestico (DPR 633/72):
“Art. 17-ter –

split payment

Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici

 

1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”
La direttiva 2013/43/Ue il Consiglio europeo ha previsto che gli Stati membri europei possano adottare nuove ipotesi di “reverse charge” come lotta all’evasione fiscale ma sono fino al 31 dicembre del 2018 e previa autorizzazione del Consiglio stesso e solo in alcuni casi (la nuova norma in questo caso, così com’è, sarebbe infatti attuata in deroga all’art. 395 dell’attuale Direttiva Iva).

Legge Stabilità

La relazione di accompagnamento al disegno di legge di Stabilità 2015 ha previsto che i fornitori delle Pubbliche amministrazioni dovranno continuare ad emettere fatture addebitando loro l’Iva anche se il versamento del tributo fosse di competenza dell’ente destinatario che non risulti debitore dell’imposta in base al Testo Unico Iva: “I fornitori di beni e servizi interessati dal nuovo sistema di pagamento dell’Iva previsto per le operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni (split payment) dovranno continuare a emettere fattura addebitando l’imposta ai propri committenti/cessionari, anche se il versamento del tributo è di competenza dell’ente destinatario che non sia debitore dell’imposta in base alle norme della disciplina Iva (operazioni in reverse charge).”

L’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72 stabilisce il differimento del momento di esigibilità dell’imposta al pagamento del corrispettivo con riferimento agli enti pubblici pertanto l’Iva diventa esigibile lato P.A. al momento in cui si paga il fornitore.

Non è chiaro se con l’incasso da parte della Pubblica Amministrazione lo stesso debba essere considerato proporzionale (tra imponibile ed imposta) o meno.
Si attende un apposito decreto per stabilire come di fatto le P.A. dovranno versare l’Iva all’erario e come funzionerà la compilazione della FatturaPA in tali fattispecie (inserita nella recente causale specifica relativa al “reverse charge” in caso di regimi speciali?).