Crowdfunding: la raccolta del capitale ora avviene via internet
Con l’art. 30 del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012 (c.d. “decreto crescita bis”, convertito, con modificazioni, nella l. n. 221 del 17 dicembre 2012) sono stati introdotti gli articoli 50-quinquies e 100-ter nel Tuf – rispettivamente inerenti alla “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative” e alle “Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali” – e delegando alla Consob le disposizioni attuative.
Tali articoli di fatto introducono l’“equity crowdfunding” ovvero la facoltà per le imprese, specialmente di nuova costituzione di effettuare la raccolta di capitali di rischio (“funding”) per il tramite della rete internet rivolgendosi dunque ad un numero considerevole di potenziali destinatari (“crowd”) che possono intervenire con importi anche di lieve entità.
La norma introduce la possibilità di offerta di capitali di rischio al fine di sottoscrizione di strumenti partecipativi al capitale di rischio.
L’Italia, per prima in Europa, ha introdotto così tramite il nuovo regolamento Consob una normativa ad hoc inerente la “Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on line” (delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 G.U. n. 162 del 12 luglio 2013).
Negli altri Paesi europei infatti il crowdfunding viene effettuato ma senza l’esistenza di una normativa giuridica apposita.
Regolazione europea crowdfunding
Da fine marzo la Consob aveva effettuato osservazioni mettendole a disposizione del web. Ora il regolamento diviso in te parti e composto da 25 articoli spiega la disciplina in generale, il registro dei gestori di portali (pubblicato sul sito della Consob, che riporta indicazioni specifiche per ciascun gestore autorizzato e una sezione speciale con elementi informativi sui gestori di diritto che intendono svolgere l’attività) ed il loro funzionamento, e le offerte tramite portali.
Vengono inoltre allegate le istruzioni per presentare le domande di iscrizione al registro dei gestori ed altre schede informative.
Per le offerte al di sotto dei 500,00 euro (sostanzialmente derivanti da raccolta di privati) o 1.000,00 euro su base complessiva annuale o dei 5.000,00 euro (derivanti da persone giuridiche) o 10.000,00 euro su base complessiva annuale, vengono previste procedure semplificate.
Vi è l’obbligo infine di aprire un conto indisponibile intestato all’emittente presso banche o imprese di investimento e gli investitori non professionali dovranno prendere visione delle informazioni pubblicate sul portale e nella sezione “investor education” predisposta dalla Consob, nonché rispondere adeguatamente ad un questionario inerente la comprensione del tipo di investimento che si va ad effettuare.