Tax Planning – Cambia il bilancio in Europa: sarà più facile compararlo ancorchè redatto in Stati membri differenti e vi saranno minori costi amministrativi per le micro imprese.
La Direttiva comunitaria n. 2013/34/Ue del 26 giugno 2013, in tema di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 20 luglio 2015 e si applicherà a partire dai bilanci relativi al 2016.
La norma intende standardizzare i requisiti delle piccole imprese classificandoli per dimensione (totale dell’attivo patrimoniale, ricavi e numero dei dipendenti), specialmente riducendo gli oneri amministrativi delle micro imprese ed a imporre minori scelte negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico in modo da rendere maggiormente comparabili tra loro anche i bilanci redatti in tutta Europa.
In particolare:
– per lo Stato Patrimoniale: i nuovi schemi sono presenti negli allegati terzo e quarto della direttiva. In pratica si potrà scegliere l’utilizzo del prospetto a sezioni contrapposte (“Struttura orizzontale dello Stato patrimoniale”, già noto agli Italiani per la previsione nell’art. 2424 c.c. ma con l’aggiunta in una voce separata della posta “Costi di impianto e di ampliamento” rispetto alle immobilizzazioni immateriali nelle quali veniva finora inclusa) oppure del prospetto in forma scalare (“Struttura verticale dello Stato patrimoniale”, nella quale voci dell’attivo si sottraggono al passivo per determinare al termine il patrimonio netto della società).
Sarà facoltà degli Stati membri prevedere per alcune o per tutte le imprese anche:
1) uno schema basato sulla distinzione tra voci correnti e non correnti;
2) la possibilità di valutare le immobilizzazioni sulla base di importi rideterminati ovvero rivalutati, rispetto al costo di acquisto o di produzione. In tal caso la differenza tra i due tipi di valutazione sarà imputata in una apposita riserva di patrimonio netto la cui distribuzione potrà avvenire solo se corrispondente ad una plusvalenza realizzata.
Per il Conto economico, i nuovi schemi sono presenti negli allegati quinto e sesto della direttiva. In pratica si potrà scegliere l’utilizzo della classificazione per natura della spesa o la struttura dei costi per funzione/destinazione.
Non vi sarà più spazio per le componenti di natura straordinaria attualmente previste nel conto economico ma la loro descrizione qualora rilevante per ammontare o eccezionalità andrà descritta nella nota integrativa.
Una volta scelto uno schema di bilancio (sia per Stato Patrimoniale che per Conto economico) non vi è possibilità di cambiamento nell’esercizio successivo ma in casi eccezionali possono essere previste deroghe da chiarire in nota integrativa onde pervenire ad una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio.
