Dal 1° ottobre 2013 entra in vigore in Italia l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%. Restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del 10%.
La nuova aliquota deve essere attribuita in base alle previsioni dell’articolo 6 del DPR 633/72, ovvero la nuova aliquota del 22% si applica:
per le prestazioni di servizi ancora il 21% qualora la prestazioni sia incassate o comunque fatturate entro il 30 settembre. Diversamente si applicherà il 22%. Per le “parcelle proforma” si applicherà il 22% se l’importo relativo è incassata dal 1° ottobre 2013, anche se la parcella proforma è data prima di tale data;
per le cessioni di beni immobili a partire dai rogiti notarili stipulati dal 1° ottobre. In caso di acconti incassati o di fatture fino al 30 settembre l’imposta è dovuta nella misura del 21%;
per le cessioni di beni mobili a partire dalle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre. Per acconti incassati o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre resta dovuta l’IVA al 21%. Per le fatture differite, ovvero quelle emesse entro 15 giorni, se le consegne o spedizioni sono effettuate nel mese di settembre 2013, si applica ancora l’aliquota del 21%;
per le note di variazione si applica la medesima aliquota vigente alla data di effettuazione dell’operazione originaria;
per le prestazioni di servizi comunemente definite generiche, ex articolo 7-ter DPR n. 633/72, prestate da soggetti passivi d’imposta in altro Stato per le quali è prevista per l’operatore italiano l’applicazione del reverse charge (integrazione o autofattura) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/72, si applica l’aliquota IVA vigente al momento di ultimazione della prestazione, in base alle previsioni di esigibilità dell’imposta (circolare n. 16/E/2013). Di conseguenza sarà necessario identificare quando la prestazione è stata ultimata. In mancanza di una data attendibile in merito si utilizza la data di ricevimento della fattura stessa.
Con Comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).
