Lo scorso anno era già stata emanata una norma – Legge 11 marzo 2014 n. 23, in vigore dal 27 marzo 2014 – che faceva presagire un’azione di vera e propria opera attrattiva verso coloro che non risultavano ancora obbligati all’adozione della fattura elettronica nel formato previsto dall’attuale normativa per chi è fornitore della pubblica Amministrazione (c.d. FatturaPA), ormai in vigore dallo scorso 31 marzo 2015. Con tale norma il Governo infatti è stato delegato ad introdurre un apposito decreto legislativo con l’obiettivo dichiarato di “rafforzare i controlli” fiscali e, nella fattispecie, “incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti”.
Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 21 aprile 2015, ha approvato in via preliminare, lo schema di decreto legislativo previsto dalla L. 23/14, inerente:
1) la fatturazione elettronica
2) la trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati.
Finalmente dopo un lungo presumibile torpore, nel quale più un organismo accreditato e svariati sedicenti “esperti” spergiuravano che la fattura elettronica avrebbe solo portato benefici, con stime di ritorno degli investimenti effettuati costruite ad hoc per risultare maggiormente credibili, il legislatore, proprio come nelle favole, quasi come fosse la Bella Addormentata nel bosco, sembra essersi ridestato, recependo che i cittadini hanno sì compreso che l’uso dei dati tramite strumenti informatici evitando la ridondanza e l’interoperabilità nelle soluzioni adottate siano in generale un condivisibile obiettivo da raggiungere. Ma l’innovazione ha il suo prezzo in termini di investimento e di risorse e le misure di supporto inizialmente previste dalla stessa norma, poi di fatto eccessivamente ridotte, hanno fatto si che il Principe Azzurro (il cittadino), anziché destare con un bacio la Bella Addormentata, la svegliasse con una gelatissima secchiata d’acqua, lamentandosi del fatto che l’attraversare l’impervio bosco (il passaggio alla fatturazione elettronica obbligatoria) senza scudi protettivi adeguati ed in assenza di sinceri messaggi d’amore parte sua, gli abbia fatto cessare la passione che lo spingeva a procedere nella speranza di trovare, poi, una reale persona speciale.
Ora, compreso che il Principe si è “raffreddato”, la Bella Addormentata, consapevole del proprio fascino, cerca di tentarlo con nuove altre armi seduttive chiamate incentivi.
Pur comprendendo che sono complicata, la Bella Addormentata asserisce, se sceglierai proprio me, ovvero se adotti la fatturazione elettronica tra privati, anche se non sei obbligato e se potresti scegliere qualsiasi altra donna del Regno, premierò questa tua prova d’amore con “agi” non previsti per i normali esseri umani (in questo caso si tratta sostanzialmente di sgravi in adempimenti tributari).
L’affinità elettiva (e la passione per la fattura elettronica) dunque, non guidano più il loro rapporto, ormai basato sul compromesso che porta ad un’analisi molto poco romantica per il cittadino: mi conviene maggiormente uscire con la Bella Addormentata che mi promette alleggerimenti tributari ed efficienze future o proseguire la mia strada accontentandomi della ragazzotta del borgo senza pretese (fattura cartacea) che tutto sommato conosco da anni e piace tanto a papà?…
La Bella Addormentata è sicuramente più seducente e la vita con lei sarebbe poi decisamente meno banale ma il finale è ancora tutto da scrivere… Nel frattempo analizziamo quali sono le armi che la bella Principessa può giocare a proprio vantaggio.
In generale i soggetti passivi IVA, possono dal 1° gennaio 2017, optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture in forma elettronica, emesse e ricevute, mediante il Sistema di Interscambio (con il portale fatturapa.gov.it già usato per le P.A.).
L’opzione dura cinque anni e viene rinnovata tacitamente qualora non vi sia revoca espressa.
Allo scopo, dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un servizio gratuito per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche.
È prevista inoltre l’estensione del servizio reso disponibile da Unioncamere all’indirizzo https://fattura-pa.infocamere.it per le fatture nei confronti della P.A. a tutte le piccole e medie imprese.
Qualora i soggetti effettuino:
- la trasmissione telematica delle fatture in formato elettronico,
- la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (per le operazioni ex art. 22 del DPR 633/72),
verranno:
- esonerati dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (noto come “spesometro”) ex art. 21 del DL 78/2010;
- esonerati dalla comunicazione delle operazioni con soggetti domiciliati in Stati “black list” – ex art. 1 comma 1 del DL 40/2010;
- esonerati dalla presentazione dei modelli INTRASTAT, con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato della Ue (rimane da chiarire se siano anche esclusi dall’obbligo di inserimento nella banca dati VIES);
- ammessi in via prioritaria all’esecuzione dei rimborsi IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale.
- assistiti dell’Agenzia delle Entrate in alcune specifiche condizioni, e potranno godere della riduzione di alcuni adempimenti
Le agevolazioni saranno applicabili preferibilmente ai:
– soggetti di minori dimensioni;
– soggetti che indipendentemente dalla dimensione hanno iniziato l’attività d’impresa, arte o professione e per i due esercizi successivi.
L’ambito soggettivo sarà definito in ogni caso da un successivo decreto del Ministero dell’Economia.
Le seduttive agevolazioni possono dunque essere riassunte in:
– assistenza da parte dell’Agenzia Entrate, differenziata per categoria di soggetti, in via telematica, per ottenere informazioni sulle liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’IVA;
– esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture emesse e degli acquisti (ex artt. 23 e 25 del DPR 633/72);
– esonero dall’apposizione del visto di conformità (e degli altri adempimenti richiesti dall’art. 38-bis DPR 633/72) per i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro.