Con il decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 uscito ieri in Gazzetta Ufficiale arriva la norma sulla fattura elettronica tra privati.

“I sogni son desideri di felicità” così recitava la canzone di Cenerentola. Non tutti hanno la fortuna di poterli realizzare ma questa volta seppur partito come sogno, il legislatore ha voluto tradurlo in concreta volontà (almeno unilaterale) di realizzarlo. Occorrerà vedere se poi, il tanto amato Principe (in questo caso i privati) corrisponderà a cotanta profusione di sforzi.

La fattura elettronica nel mondo ideale è infatti sicuramente utile nell’ottica dell’interoperabilità (es. miglioramento processi di business e risparmi successivi nella gestione aziendale, ottenimento rapido delle informazioni, ecc.) ma sono ancora molti i dubbi interpretativi che P.A. e loro fornitori hanno, nonostante le migliorie vi siano state.

Molte persone che conosco che lavorano nella P.A., così come i loro fornitori, salutano questa nuova norma con scetticismo perché trovano ancora eccessivamente complessa non tanto la compilazione della fattura elettronica obbligatoria nel formato “fatturaPA”, ma trovare la risposta alle casistiche che ci possono essere nei casi in cui, ancora non essendoci interpretazioni ufficiali, si trovino solo risposte purtroppo spesso evasive e generiche o chw non risolvono di fatto i quesiti posti. Perciò l’entusiasmo da parte dei privati parte sicuramente con il freno a mano.

Purtroppo Cenerentola, attorniata, come succede in ogni corte, spesso da ruffiani, alcune volte non si rende conto di cosa sia la vita al di fuori del Palazzo, e, seppure dovrebbe comprenderlo dal disappunto creato in chi lavora nella P.A. e nei loro fornitori, preferisce spesso rimanere isolata nel proprio mondo, convinta di aver già fatto tutto il necessario per farsi capire, beandosi del fatto di aver già pensato ad un regalo (la gratuità del software) che appare essere un vero e proprio anello di fidanzamento. Questa volta però l’anello pare essere interessante, perché il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate, se davvero chiaro, potrebbe essere causa del… colpo di fulmine.

Vero è che questa Cenerentola, sapendo di non essere così avvenente, ha cercato di rendersi interessante sia introducendo misure fiscali che semplifichino la vita a chi abbraccia la fattura elettronica nel formato obbligatorio anche senza esserne costretto, sia migliorando il proprio aspetto con diversi ritocchi ed imbellettamenti (vedi aggiornamenti portali, introduzione informative più chiare o per faq, ecc.). Ma è anche vero che l’incentivo resta valido solo per la parte di fatture che il privato redige nel formato obbligatorio. Per la restante tipologie di fatture eventualmente mantenute ancora in versione cartacea o digitale (ma non nel formato obbligatorio) dovrà in ogni caso espletare le stesse dichiarazioni o gli stessi adempimenti di prima, dunque di fatto, uscire con Cenerentola è quasi un atto di fede.

O si decide di amarla a prescindere e sostanzialmente di convertirsi ad utilizzare l’intero di fatturazione nel formato obbligatorio, vista la gratuità del suo amore (creazione, trasmissione, e conservazione gratuiti) e le innumerevoli adulazioni (esoneri dichiarativi, ecc.) oppure il rischio di essere delusi è alle porte e per le PMI, già in crisi economica, con poco tempo da dedicare alle pratiche amministrative, dunque potrebbe essere più facile decidere o di tenersi la noiosa ma affidabile moglie (fattura su carta) oppure scoprirsi invaghito della bella e simpatica amica di sempre (la fattura libera da schemi obbligatori, come potrebbe essere quella in pdf, che in verità, la maggiore parte degli utenti utilizza e come, peraltro, la normativa comunitaria dà la possibilità di fare, visto che non è previsto che gli Stati membri impongano l’adozione della fattura elettronica. Tale fattura non abilita però al godimento del nuovo regime premiale), rinunciando alle lusinghe di questa Cenerentola.

Siccome in fondo, le fiabe a lieto fine piacciono a tutti, per dare una chance in più a Cenerentola, così impegnata a farsi benvolere, ho pensato fosse utile riepilogare quali sono i suoi punti di forza spiegati nel nuovo decreto appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e spiegare perché in fondo, sia interessante valutarne la proposta.

 

Il contenuto normativo

Il decreto attuale è stato emesso in attuazione di quanto già previsto dall’art. 9 c. 1 lett. D) della Legge 11 marzo 2014 n. 23 che al fine di “incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti” prevedeva “l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti”.

L’Agenzia delle Entrate, in pratica, metterà a disposizione gratuitamente dei possessori di partita Iva, residenti in Italia, soluzioni tecniche (software) gratuite per la creazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche a partire dal 1° luglio 2016, affinché si possano scambiare fatture elettroniche tra loro, qualora lo desiderino. La piattaforma garantirà di poter visualizzare il cammino della propria fattura in modo da comprendere a quale punto del processo di trovi.

Un apposito provvedimento verrà emanato per rendere operative le soluzioni tecniche preannunciate.

Oltre a tale nuovo servizio, sarà anche messo a disposizione quello attualmente fornito da Unioncamere in collaborazione con Agid (per le imprese che forniscono le P.A. in modo gratuito quando le fatture elettroniche siano contenute nel limite di 25 per periodo di imposta) a particolari categorie di utenti da stabilire con apposito decreto.

Dal 1° gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche il Sistema di Interscambio a tutti i soggetti Iva, affinché lo possano utilizzare inviando la fattura elettronica nel formato obbligatorio previsto per chi è fornitore di P.A. (c.d. fatturaPA).

Occorrerà, investire per creare la piattaforma dell’Agenzia e tutto il resto (stimati circa 47,74 milioni di euro da spendere entro il 2019 secondo quanto riportato dal decreto) e creare anche un nuovo archivio anagrafico per i privati analogo a quello in uso per la P.A. e noto come “Indice IPA” al quale i privati, possessori di partita Iva (circa due milioni in Italia) dovranno registrarsi.

Se il contribuente deciderà di utilizzare il Sistema di Interscambio per inviare le proprie fatture ad altri privati questa sua volontà, potrà essere manifestata a partire dal 1° gennaio 2017 e lo vincolerà per un periodo di 5 anni dal momento in cui la eserciterà, salvo ripensamenti (potrà revocare la decisione ed in assenza di revoca a scadenza l’opzione si intenderà automaticamente rinnovata). L’utilizzo del Sistema di Interscambio sarà considerato alternativo all’invio diretto delle fatture elettroniche all’Agenzia delle entrate.

 

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano commercio al minuto (cessioni di beni o prestazioni di servizi) ed alcuni soggetti analoghi (es. soggetti che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, soggetti che effettuano prestazioni di trasporto di persone, ecc.). avranno la facoltà di effettuare la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, con opzione che dura cinque anni, rinnovabile automaticamente salvo revoca.

L’esercizio di tale facoltà in pratica eviterà a tali soggetti la certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale (ex art. 12 L. 413/91) poiché un apposito decreto ancora da emanare chiarirà quale sarà la documentazione da allegare per tracciare, in particolare modo ai fini tributari, le operazioni effettuate.

Dalla stessa data tale facoltà si traduce invece in obbligo per chi effettua cessioni di beni mediante distributori automatici.

Resta in ogni caso l’obbligo di emettere fattura qualora richiesta dal cliente.

 

Le agevolazioni: il premio per chi si converte

Per chi esercita l’opzione vi sono diverse agevolazioni:

– esonero dagli adempimenti INTRASTAT relativi agli acquisti, esonero dichiarativi black list e spesometro;

– possibilità di accesso a rimborsi IVA in via prioritaria (entro tre mesi dalla dichiarazione);

– riduzione dei termini per l’accertamento, da quattro anni a tre anni, per chi assicura inoltre la tracciabilità dei pagamenti (es: pagamento con carta di credito);

– esonero dalla memorizzazione dei corrispettivi nel Registro di cui all’art. 24 DPR 633/72 (poiché la memorizzazione avverrebbe in via telematica secondo quanto indicherà l’apposito decreto ancora da emanare);

– esonero comunicazione delle autofatture relative ad acquisti effettuati presso operatori di San Marino;

– esonero comunicazione dei dati contenuti nei contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori che svolgono attività di locazione e noleggio.

Sempre dal 1° gennaio 2017 vi saranno semplificazioni per alcune categorie di soggetti di minore dimensione. Per costoro infatti vi sarà una particolare assistenza telematica da parte dell’Agenzia delle Entrate per la raccolta delle informazioni relative alle liquidazioni periodiche e dichiarazioni annuali Iva, oltre all’esonero di registrare le fatture emesse e relative agli acquisti, l’esonero dal visto di conformità e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio per accedere ai rimborsi Iva quando superano i 15 mila euro.

 

I controlli a distanza

 

Visto che l’eliminazione dell’impronta all’Agenzia delle Entrate aveva creato un evidente problema di creazione di possibile duplicazione di tenuta della contabilità di cui presumibilmente almeno una copia avrebbe potuto risultare infedele, dal momento che in tutta Italia, sono stata l’unica commercialista che l’ha evidenziato, mi fa piacere notare che almeno in questo decreto siano state previste delle sanzioni per chi invia documentazione non veritiera o incompleta.

 

E’ prevista inoltre l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per ottimizzare i controlli a distanza effettuati dall’Agenzia delle Entrate rendendo più facile la vita al contribuente. In pratica, la verifica ispettiva da parte delle Autorità competenti anziché avvenire presso la sede societaria o lo studio del Dottore Commercialista di riferimento, potrà avvenire a distanza inviando telematicamente i documenti agli ispettori. Al momento i documenti citati dalla norma sembrano essere solo le fatture emesse e ricevute ma si potrebbe ipotizzare in futuro anche la richiesta di totale documentazione contabile a supporto delle operazioni in via telematica: solo il decreto apporterà lumi in tal senso, chiarendo la portata della nuova verifica ispettiva telematica.