A partire da ottobre 2015 è prevista l’entrata in vigore di una nuova norma sui diritti dei consumatori nel Regno Unito, onde poter loro garantire i loro diritti in modo più semplice e chiaro. Nuove regole per i consumatori e per chi vende digital content.

L’approvazione reale (royal assent) alla norma è avvenuta alla fine dello scorso marzo 2015 ed ora che manca poco più di un mese all’entrata in vigore della norma che regola il diritto dei consumatori, “Consumer Rights Act” (“CRA”), gli operatori stanno rivedendo i propri contratti. Attualmente infatti sono più di cento le norme che ruotano attorno ai diritti dei consumatori britannici e dunque si sentiva la necessità di un accorpamento organico ed al contempo di un aggiornamento in alcuni contesti vicini al mondo digitale.

La norma dunque è volta a creare un significativo testo unico spaziando in chiave moderna dalla cessione di beni e servizi classici ai contenuti digitali, inserendo nuove clausole contrattuali ritenute abusive per i consumatori specialmente in questo ultimo ambito.

Novità sono previste anche per le piccole e medie imprese che potranno ricorrere avverso comportamenti anticoncorrenziali per il tramite dei “Cat” (Competition Appeal Tribunal – Tribunale d’Appello in tema di concorrenza) mentre dai tribunali civili e da alcune Autorità esecutive potranno essere adottate misure appropriate e snelle per violazioni o potenziali violazioni del diritto dei consumatori.

La nuova norma di compone di tre parti:

1)    contratti dei consumatori di beni, contenuti e servizi digitali;

2)    clausole abusive; e

3)    varie e generali, compresi i poteri di indagine; modifica dei pesi e delle misure (Packaged Goods – Regulations 2006); rafforzamento norme sul consumo previste nell’Enterprise Act 2002; chiarimento delle sanzioni massime che il regolatore di servizi a sovrapprezzo può imporre agli operatori inadempienti e disonesti; azioni private di diritto della concorrenza; cambiamento nel modo in cui i giudici possono essere nominati nel CAT; obbligo per gli agenti di evidenziare le tasse ed altre informazioni di rilasciare; ampliamento della lista dei fornitori con formazione superiore per alcune tipologie di attività; e determinati requisiti in materia di rivendita dei biglietti di attività ricreative, sportive e culturali.

Finora il corpus normativo a tutela dei consumatori era veramente frammentato e basato sulla giurisprudenza dei Tribunali britannici. In particolare inizialmente c’era stato un tentativo di accorpare i vari casi giurisprudenziali tramite l’accorpamento nella norma del 1893 riferita all’acquisto di merci(Sales of Good act – Atto per la vendita di beni) aggiornato nel 1979 e più noto con la sigla SGA. Nel 1982 la norma è stata estesa anche ai servizi (SGSA) sebbene pur sempre riferendosi ai servizi inerenti merci che non fossero mera vendita, quali ad esempio la locazione di merci, applicabile in Inghilterra, Galles ed Irlanda del Nord.

Parallelamente nel 1977 è stata emanata una norma nazionale “Unfair Contract Terms Act 1977” (“UCTA”)che si occupasse di clausole contrattuali abusive, da applicare ai contratti in generale, e dunque con ricadute positive anche per le controparti che risultino consumatori. Tale atto è stato poi aggiornato nel 1999 e modificato nel 2001. Ancora oggi l’“Unfair Terms in Consumer Contract Regulations 1999 (“UTCCRs”), contenuto nell’UCTA, riporta alcune lacune in tema di adeguatezza del prezzo o di remunerazione nei confronti dei prodotti o dei servizi forniti in cambio di altri.

Nel frattempo il legislatore comunitario è intervenuto copiosamente a formulare direttive e regolamenti cui il Regno Unito è stato talvolta costretto (e talvolta ha voluto) ad uniformarsi:

  • la direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita di beni di consumo e garanzie;
  • la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori;
  • alcune disposizioni della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (es. requisiti di informazione, digressioni alle regole per la consegna delle merci, trasferimento del rischio di merci)
  • il Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;
  • il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti del Consiglio;
  • la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti; e
  • la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

L’inserimento delle molte novità comunitarie a volte non è stato però uniformato a dovere nella legislazione nazionale che si trovava oggi pertanto a fronteggiare problemi di incongruenze o di sovrapposizioni normative.

In aggiunta a tutto ciò è sorto anche il “Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013” (regolamento sui contratti per i consumatori) onde uniformarsi in speciale modo alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (comunemente nota come direttiva sui diritti dei consumatori (“CRD “) in vigore dal 13 giugno 2014. Tra le novità che erano state inserite in tali regolamenti vi sono:

  • per tutti i contratti in cui un operatore fornisce beni, servizi o contenuti digitali ad un consumatore, è richiesto che l’operatore debba fornire alcune informazioni (ad esempio, sulle principali caratteristiche dei prodotti, dei servizi e dei contenuti digitali) prima che il consumatore sia vincolato da contratto;
  • specifica diritto di recesso del consumatore (durante il c.d. “cooling off period”) per beni, servizi e contenuti digitali per contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali; e
  • introduce diverse misure volte a proteggere i consumatori da costi occulti una volta che hanno stipulato un contratto.

Onde attuare la direttiva era stata proposta una consultazione al Dipartimento dell’Innovazione Britannico (Bis), al cui parere è poi seguita una risposta governativa pubblicata nell’agosto 2013. Il Governo dunque con questa norma nuova del 2015 ha inteso tenere conto di quanto rilevato in passato per rendere un quadro normativo ulteriormente semplificato e chiaro, tenendo conto sia del CRD che delle raccomandazioni della Commissione norme Scozzese (Scottish Law Commission).

Tra i vari aggiornamenti vi è anche l’”Unfair Trading Regulations 2008 (“CPRs”) che regola le pratiche commerciali sleali è stato modificato dal “Consumer Protection (Amendment) Regulations 2014” entrando in vigore dal 1° ottobre 2014 e apportando garanzie soprattutto al consumatore che intenda esercitare i propri diritti quando vi siano vizi o pratiche ingannevoli ed aggressive.

Vi sono inoltre una serie di atti legislativi che stabiliscono diritti e doveri per i prestatori di servizi e gli operatori (traders) che devono seguire i “trading standards” locali e le norme dettate dagli enti regolatori (come la Autorità Garante della Concorrenza e Mercati (“CMA”) che detengono il potere di indagare sulla loro effettiva conformità alla norma. Anche in tal caso le regole sono simili e creano solo ridondanza di richieste o barriere commerciali.

 

Norma precedente Inserimento nella nuova norma 2015
Supply of Goods (Implied Terms) Act 1973  Per i contratti tra imprese e consumatori le disposizioni per la fornitura di beni “Supply of Goods (Implied Terms) Act 1973” (“SGITA”) saranno sostituite dalla legge sui diritti dei consumatori 2015, in modo da garantire i contratti rivolti ai consumatori.
Sale of Goods Act 1979  Per i contratti rivolti ai consumatori tale atto verrà completamento sostituito ma rimarrà comunque valido per alcune regole di base (vendita di beni e passaggi di proprietà)
Supply of Goods and Services Act 1982  Per i contratti rivolti ai consumatori tale atto verrà completamento sostituito. Il SGSA verrà modificato in modo da essere applicato solo ai contratti tra imprese e tra consumatori.
Sale and Supply of Goods Act 1994   Verranno modificati il SGA ed il SGSA dalla nuova norma per inserire i contratti a tutela del consumatore.
Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations 2002   Sostituito dalla nuova norma.
Unfair Contract Terms Act 1977        L’UCTA verrà modificato i modo da essere applicato solo ai contratti tra imprese e tra consumatori. Per il resto varrà la nuova norma.
Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 Totalmente rimpiazzato dalla nuova norma

 

Tali nuove norme, dunque avevano realmente necessità di trovare un quadro unico ed omogeneo e si applicheranno in Inghilterra, Galles, Nord Irlanda e Scozia uniformando anche territorialmente la loro applicazione.

In linea generale, essendo in Europa, la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali segue il Regolamento Ce 593/2008 che stabilisce le regole alle quali deve sottostare un contratto di consumo. In particolare la legge sarà quella indicata tra le parti nel contratto. Qualora l’indicazione venga a mancare se un operatore svolge le sue attività o le dirige nel Regno Unito, ed il contratto copra tali attività, il regolamento Ue prevede che il contratto stipulato con un consumatore abituale britannico sarà regolato dalla legge britannica.

Anche se il consumatore ed il commerciante scegliessero una legge di un altro paese per regolare il contratto, il regolamento Ue prevede che, qualora l’operatore svolga o diriga le sue attività nel Regno Unito ed il consumatore abbia la residenza abituale nel Regno Unito, tutte le protezioni a loro tutela che siano valide solo nel Regno Unito (come ad esempio le protezioni fondamentali previste dalla nuova legge britannica a tutela del consumatore a partire dal 1° ottobre 2015) siano applicabili in ogni caso.

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I contenuti digitali (digital content)

Questa norma regolamenta per la prima volta nel Regno Unito la fornitura dei contenuti digitali (es. dati prodotti o forniti in formato digitale), sia che vengano ceduti a titolo oneroso che a titolo gratuito in parallelo ad altri beni acquistati a titolo oneroso. Il “Consumer Rights Act” (“CRA”) prevede per il consumatore il diritto di ottenere tali contenuti proprio come descritti e dunque, in caso di vizi o difformità, viene riconosciuto il diritto alla riparazione o sostituzione del contenuto digitale viziato o la riduzione del prezzo.

Il tipo di rimedio offerto al consumatore può essere di diverso livello:

  • livello 1: il prestatore deve fornire il servizio risultante inadeguato ex novo o ri-eseguirlo; oppure
  • livello 2: il prestatore offre una riduzione o uno sconto o una soluzione idonea a compensare il servizio inadeguato.

Se fosse impossibile effettuare nuovamente la prestazione di servizio, il consumatore dunque dovrebbe richiedere il rimedio di livello 2. In caso di contenzioso saranno poi i Tribunali a decidere in merito.

E’ importante più che mai dunque che le informazioni pre-contrattuali per chi offre contenuti digitali siano chiare e complete onde evitare contenziosi.