A chi non ha competenze tributarie, potrebbe sfuggire ma al Fisco no.
Se si intende vendere tramite internet utilizzando un portale, i proventi che ne pervengono dovranno essere soggetti ad imposizione fiscale alternativamente o come reddito di impresa (ex art. 55 Tuir) o come reddito diverso.
E’ reddito di impresa quello che deriva dall’esercizio di imprese commerciali, ovvero l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività di cui all’art. 2195 c.c. (quale ad esempio l’intermediazione nella circolazione dei beni) e di cui all’art. 32 comma 2 lettere b) e c) del TUIR (che eccedono i limiti ivi stabiliti), anche se non organizzate in forma d’impresa nonché quelli derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi non previste nell’art. 2195 c.c..
Il reddito diverso è invece quello genericamente derivante dall’esercizio di un’attività commerciale in modo non abituale o in modo saltuario e limitato (es. procacciamento di singoli affari, vendita occasionale di prodotti tramite il direct marketing). Sull’occasionalità dell’esercizio di tale attività occorrerà dunque effettuare una valutazione di volta in volta riconducibile al reddito diverso o al reddito di impresa.
La recente giusprudenza (sentenze n. 56 del 2011 e n. 3 del 2012 della CT Provinciale di Firenze) ha visto porre sotto la lente del fisco in particolare i servizi di intermediazione nella compravendita di beni tramite il portale e-Bay.
Secondo il fisco i proventi derivanti da tale attività sono da attrarre nel reddito d’impresa in particolare quando le transazioni commerciali effettuate durante il periodo di imposta sono numerose (nel caso in specie circa 600 l’anno).
Non è invece ancora stata chiarita la posizione relativa ad un eventuale privato che desideri vendere una tantum un bene personale tramite un portale web.
In tal caso si ritiene utile il ricorso analogico alla risoluzione 24 gennaio 2001 n. 5 Agenzia delle Entrate, per la quale non si considera imponibile il provento che è causa di una mera dismissione patrimoniale e non “intermediazione nello scambio dei beni”.