LTD UK – immobili nel Regno Unito – news
Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).
L’imposta è dovuta dai:
– proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
– titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
– concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
– locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria,
con un’aliquota ordinaria dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso essi siano destinati.
Al fine di determinare la residenza delle persone fisiche, si deve fare alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Aprire una LTD – Gestione Patrimonio
La recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 75 del 6 novembre 2013 ha chiarito il caso del possesso in leasehold un appartamento situato a Londra.
Già la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/e del 2 luglio 2012 aveva ricordato che per gli immobili situati in Paesi di common law possa sussistere sia un diritto di proprietà fondiaria assoluta – “freehold” – che un diritto al possesso dei beni – “leasehold”. “Quest’ultimo dà diritto
al possesso di beni immobili, disgiuntamente alla proprietà, solitamente per un periodo di tempo molto elevato, dietro il pagamento di un corrispettivo. Considerato che tale istituto presenta maggiori analogie con i diritti reali come disciplinati dall’ordinamento italiano (in particolare, con l’usufrutto), piuttosto che con il diritto di locazione, si ritiene che in tal caso sono tenuti al pagamento dell’imposta in questione i titolari di tale diritto e non anche i titolari della proprietà fondiaria assoluta.
Se gli immobili sono detenuti in comunione l’imposta è dovuta da ciascun soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota.
L’imposta trova applicazione nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai soggetti sopra elencati o siano detenuti per il tramite una società fiduciaria nonché nei casi in cui
detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o
trust) che agiscono quali persone interposte mentre l’effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti.“
Societa ltd & IVIE
La recente circolare ricalca dunque quanto sopra espresso precisando che i titolari degli immobili in leasehold sono tenuti al pagamento dell’IVIE.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (come Norvegia e Islanda), la base imponibile IVIE è rappresentata dal valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale.
Per ciò che riguarda il Regno Unito dunque l’Ivie deve essere calcolato sulla stessa base imponibile utilizzata per la “Council Tax” (imposta municipale sulle abitazioni – ex Local Government Finance Act 1992), applicando i valori medi utilizzati dalla stessa nelle varie fasce (bands) di valore (che vanno dallo scaglione A allo scaglione H per quelle di valore più elevato – superiore alle trecentoventimila sterline) attribuite all’immobile stesso.
Mentre dall’Ivie è riconosciuto il credito di imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile durante l’anno, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che la Council Tax non possa essere trattata a titolo di credito di imposta sull’Ivie da pagare, poiché la stessa non si riferisce al patrimonio immobiliare ma al godimento del servizio locale fornito dal Consiglio Comunale (borough council).