Sono approvati con apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia Entrate 10.7.2013 n. 84404) i modelli, con le relative istruzioni, per la domanda di rimborso, esonero dall’imposta italiana o applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi.
(foto di Paola Zambon)
Si tratta di quattro modelli (A, B, C e D) utilizzati rispettivamente nel caso di redditi relativi a dividendi, interessi, canoni e altre tipologie di reddito disciplinate dagli specifici articoli delle stesse Convenzioni dai soggetti non residenti in Italia che percepiscono redditi di fonte italiana e che posseggono i requisiti previsti dalla specifica Convenzione della quale gli stessi chiedono l’applicazione, ai quali viene aggiunto un frontespizio comune.
Inoltre sono stati approvati gli annessi al modello:
1) di attestato di residenza fiscale in Italia, che può essere richiesto a qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, con le relative istruzioni, da presentare all’Amministrazione fiscale dello Stato estero, nel quale il contribuente ha prodotto il reddito in un dato anno, al fine di usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con detto Stato;
2) (E) con istruzioni inerenti, previsto dall’articolo 27-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, inserito dall’articolo 2 del decreto legislativo 6 marzo 1993, n.136, di recepimento della direttiva 90/435/CEE (direttiva “madre-figlia”), per l’esenzione dell’imposta italiana sui dividendi e sugli altri strumenti finanziari equiparati distribuiti da una società “figlia” italiana alla società “madre” o sua stabile organizzazione situate in un altro Stato membro dell’Unione europea.
Tale modello può essere utilizzato dal soggetto che riceve i dividendi e che possiede i requisiti indicati nel comma 1, lettere da a) a d), dell’articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) (F) con istruzioni inerenti, applicativo della direttiva del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno 2003 (Direttiva “interessi e canoni”) , in sostituzione dei precedenti in vigore.
Inoltre l’Agenzia ha emanato anche la risoluzione 48/e dell’8 luglio 2013 sulle modalità di determinazione del credito d’imposta estera per i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero (es. Regno Unito) e tassati sulla base delle retribuzioni convenzionali (come previsto dall’art. 51 c. 8-bis Tuir).
In pratica il contribuente (o in sede di conguaglio il sostituto di imposta) deve rideterminare il rapporto tra reddito convenzionale e reddito estero senza tener conto della quota di imposta estera che si recupera in Italia.
Tali novità sollevano dubbi interpretativi nel valutazione di quanto inserire nell’imponibile (di tale rapporto), che finora era determinato in modo oggettivo sulla base della documentazione estera che fungeva da elemento probatorio per dimostrare quanto era stato pagato a titolo di imposta nel Paese estero nel quale il reddito era stato prodotto.
Ora la risoluzione tende ad applicare ad esempio sia all’auto aziendale (secondo le regole Aci) che ai contributi (quelli pagati all’estero non rientrano nel reddito imponibile) le norme tributarie italiane.