Si aggiunge un altro tassello alla scissione dei pagamenti ( split payment ). E’ stato emanato infatti un nuovo decreto da parte del Ministero delle Finanze (DM 20 febbraio 2015) in aggiornamento al Dm 23 gennaio 2015.
Le novità riguardano in particolare l’accesso ai rimborsi dell’Iva in via prioritaria per gli assoggettati allo split payment: non possono essere erogati per un importo superiore all’ammontare complessiva dell’imposta applicata nel periodo cui si riferisce il rimborso stesso proprio tramite l’applicazione del metodo della scissione dei pagamenti.
Spariscono dunque le precedenti condizioni richieste (riferibili al DM 22 marzo 2007) per ottenere il rimborso prioritario (ovvero: aver esercitato l’attività per almeno un triennio, richiesta di rimborso per credito Iva per un importo almeno pari a 10.000,00 euro (annuale) o 3.000,00 euro (trimestrale), ammontare del credito Iva chiesto a rimborso almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo (anno o trimestre) al quale il rimborso è riferibile).
Si rammenta infine che la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1 del 9 febbraio 2015 riepiloga infine il funzionamento del meccanismo dello split payment, ricordandone l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione.