Il 2 marzo 2015 è stato firmato l’accordo tra Principato di Monaco ed Italia per lo
scambio di informazioni utile ai fini fiscali. La novità interviene dopo altri recenti
famosi accordi (il 23 febbraio 2015 con il protocollo aggiuntivo con la Svizzera ed il
26 febbraio 2015 con l’accordo con il Liechtenstein).
Lo scambio di informazioni può avvenire sostanzialmente:
– o a richiesta di uno Stato sui redditi/attività detenute all’estero da un contribuente
a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo (nel caso del Principato dunque a
partire dal 2 marzo 2015) – poiché non sono previste richieste con effetti retroattivi
– oppure attraverso lo scambio automatico di informazioni (al momento caso più teorico
che pratico in quanto potrà esserci quando verrà emanato un apposito accordo
nuovo in merito).
L’accordo essendo conforme all’art. 26 del Modello Ocse contro le doppie
imposizioni prevede che lo Stato a cui pervenga richiesta da parte di un altro Stato di
tali tipologie di informazioni fiscali non può esimersi dal rispondere specie sulle
informazioni archiviate presso istituti di credito o finanziari (onde permettere di
violare il segreto bancario nell’ottica del contrasto all’evasione).
Principato di Monaco ed Italia infatti non avendo ancora siglato una Convenzione
contro le doppie imposizioni si basano su accordi bilaterali (Tax Information
Exchange Agreement – TIEA), mentre la convenzione esiste con la Svizzera per cui
per quel Paese era stato già previsto un tale scambio di informazioni.
Tali accordi devono tutti essere ratificati ma in ogni caso i suoi effetti possono
essere applicati al momento ai fini della “voluntary disclosure” per chi possiede
attività nel Principato (in tal caso in un contesto maggiormente vantaggioso rispetto
alla mancata applicazione dell’accordo).
L’impegno italiano è quello di togliere il Principato dalla lista nera (c.d. Black list – ex
DM 23 gennaio 2002) dei paesi per i quali è prevista un particolare regime limitativo
alla deducibilità dei costi per inserirlo nella lista bianca (ex DM 4 settembre 1996).
Anche con la Svizzera in ogni caso sarà necessario attendere un accordo bilaterale
con l’Italia per l’adozione dello scambio automatico di informazioni.
Al fine di fare rientrare i propri capitali dal Principato di Monaco dunque i contribuenti
potranno, entro il 30 settembre 2015, accedere alle agevolazioni previste per i Paesi inclusi
nella White list ai fini della Voluntary Disclosure. Pertanto le sanzioni potranno essere ridotte
mentre il pagamento delle imposte dovrà essere effettuato per intero.
I prossimi capitali dunque per fuggire dovranno trovare mete sempre più rischiose dal punto
di vista politico e finanziario, quanto lontane dall’Italia.