Il principio della “web tax” – diventata ormai una sorta di “spot tax” – già anticipato in precedenti articoli riguardo la web tax rispetto a prima è stato nuovamente modificato.

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri (più noto come “Decreto Salva Roma-ter”)  il 28.2.2014, ha previsto la cancellazione dell’obbligo – previsto dall’art. 17-bis del DPR 633/72 introdotto dalla L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) –  di detenere una partita Iva Italiana per chi acquista  servizi pubblicitari online e link sponsorizzati per apparire ben posizionati nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzate in Italia.

web tax

Pur eliminando tale incombenza che appariva in effetti poco attuabile dal punto di vista normativo, come avevo anticipato in precedenti articoli, restano “in piedi” i nuovi metodi per dimostrare la produzione del reddito in Italia.

Infatti sia per le imprese che per i professionisti, qualora siano interessati ad effettuare l’acquisto di servizi pubblicitari on line o altri servizi ad essi ausiliare, è previsto l’obbligo di effettuare tali acquisti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, o comunque con altri mezzi di pagamento che risultino tracciabili, al fine di identificare il relativo beneficiario ed alimentare le informazioni rese all’Agenzia delle Entrate Italiana.

Chi eroga invece tali tipi di servizi dovrà sottostare alle regole sul transfer pricing ovvero ricorrere al ruling internazionale.