Il disegno di legge sulla stabilità 2014 contiene una nuova proposta in tema di imposizione fiscale nel commercio elettronico (c.d. “web tax”).

 

In pratica chi intende vendere in Italia tramite commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sarebbe obbligato al possesso della partita Iva Italiana.

L’intento sembra essere quello di “punire” sostanzialmente le multinazionali che pur possedendo la sede legale in luoghi diversi dall’Italia (magari con fiscalità privilegiata) effettuano il loro business ecommerce di fatto in Italia, traendone profitto, senza ivi lasciare nessun “imposta” in cambio allo stato Italiano.

In questo modo invece chi vende in Italia avrebbe una presunzione assoluta di ivi detenervi una stabile organizzazione e pertanto a prescindere da dove risulti avere la sede legale tale fatto lo renderebbe comunque soggetto ad imposizione fiscale in Italia.

Costituisce stabile organizzazione a tale fine “l’utilizzo abituale della rete nazionale, sia essa fissa, mobile o satellitare, per trasmettere dati da elaboratori elettronici, localizzati anche al di fuori del territorio nazionale, verso indirizzi IP italiani, al fine di fornire servizi online, ivi inclusi quelli consistenti in tutte le azioni poste in essere al fine di attribuire maggiore visibilità sulla rete internet al fruitore del servizio, compresi banner o finestre di pop up visualizzati nelle pagine web, indicizzazione e visualizzazione di link sponsorizzati sui motori di ricerca, annunci pubblicitari trasmessi via email, visualizzati all’interno di social network o per mezzo di applicazioni su dispositivi mobili”.

La norma in esame prevede l’introduzione di un apposito articolo nel testo unico Iva:

17-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi on line sia mediante operazioni di commercio elettronico sia diretto che indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

Pertanto qualora approvata dovrebbe fare riferimento ai servizi previsti nella definizione di stabile organizzazione come sopra riportato (ad esempio servizi di web marketing o spazi pubblicitari on line che visualizzati in Italia attraverso rete fissa o mobile o satellitare italiana farebbero scattare l’imposizione fiscale in Italia per i redditi ivi prodotti).

Flusso di dati + costante fruizione di rete in Italia = redditi prodotti in Italia = imposizione fiscale in Italia

Tali servizi dunque dovrebbero, qualora la norma venga così confermata, essere acquistati solo da soggetti che abbiano partita Iva in Italia (che fungano da venditori dunque. Tra questi potranno esserci gli operatori pubblicitari ed i grandi motori di ricerca che dovranno essere remunerati, tra l’altro in modalità tracciabile).

Di questo argomento ne avevamo parlato al convegno dell’Associazione ICT Dottori Commercialisti lo scorso 22 novembre 2013 presso il Politecnico di Torino.

La norma avrebbe effetti mondiali dunque è probabile che non sia di diretta attuazione ma vada “concertata” sia in ambito comunitario che internazionale e potrebbe anche apparire in contrasto con quanto riportato nel Reg. 282/2011/Ce.

Seguiamo con interesse l’evoluzione della proposta normativa e nel caso in cui venisse confermata scriveremo un nostro commento.

———————- > Segnaliamo che  l’aggiornamento di questo articolo lo potete trovare:

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