Fattura elettronica: la Pubblica Amministrazione non pagherà chi ne sarà sprovvisto

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 22 maggio 2013, prende formalmente vita l’era della fattura elettronica obbligatoria nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il documento si compone anche di due allegati e propone regole tecniche, linee guida, codici ufficio e format del documento.

             Decreto fattura elettronica

Già la normativa domestica in tema di Iva aveva inserito l’adeguamento al diktat comunitario per il quale si stabiliva che la fattura elettronica è tale se viene emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, previa accettazione da parte del destinatario, a condizione che rispetti sin dalla sua origine e fino al momento nel quale la si conserva i requisiti di:
– integrità del contenuto;
– autenticità dell’origine;
– leggibilità della fattura stessa.

 

Secondo il testo unico Iva “l’autenticita’ dell’origine ed integrita’ del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticita’ dell’origine e l’integrita’ dei dati.”
(Si ricorda inoltre che le fatture redatte in lingua straniera (es. inglese) devono essere tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria).
Ora questo decreto opera un ulteriore novità obbligando di fatto i fornitori della Pubblica Amministrazione ad adottare la fattura elettronica ed a trasmetterla nel formato Xml tramite il Sistema di Interscambio a gestione dell’Agenzia delle Entrate con il supporto tecnologico della Sogei, che sarà disponibile a partire dal 6 dicembre 2013.
Le informazioni che tale fattura dovrà contenere sono diverse rispetto a quanto siamo abituati a leggere fino ad ora. Si dovranno infatti indicare, tra le novità, anche il soggetto che le trasmette (con connesso identificativo ai fini fiscali) ed il codice dell’Ufficio che la deve ricevere.
L’amministrazione pubblica non potrà pagare alcun fornitore che non si adegua a tale diktat pertanto le fatture cartacee non saranno più ammesse neanche per pagamenti parziali.
Il fornitore della Pubblica Amministrazione non dovrà solo emettere la fattura in formato elettronico con le modalità richieste ma dovrà parimenti archiviarla e conservarla nello stesso modo.
Il decreto entra in vigore il 6 giugno 2013 pertanto entro l’obbligo scatta:
– 6 giugno 2014: per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (Inpdap, Inail Inps e Casse professionisti). L’elenco completo lo si reperisce dall’elenco pubblicato ogni anno dall’Istat entro il 31 luglio ai sensi dell’art. 1 c. 5 della L. 311/04;
– 6 giugno 2016: per le altre amministrazioni fatta eccezione per le amministrazioni locali la cui decorrenza sarà stabilita con un apposito decreto.