L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29 del 18 settembre 2013 ha chiarito l’applicazione della nuova norma introdotta dall’art. 16 comma 2 del DL 4 giugno 2013 n. 63 convertito nella L. 3 agosto 2013 n. 90 in tema di detrazione fiscale (c.d. “bonus arredamento”).

In pratica acquistando mobili ed alcune categorie di elettrodomestici oltre a poter godere della nuova detrazione del 50% ai fini Irpef il sistema di pagamento utilizzato potrà essere oltre al classico bonifico bancario o postale con le causali ed i dati fiscalmente richiesti, anche effettuato per il tramite di carte di credito o di debito (fa fede la data di utilizzo della carta e non l’addebito dell’acquisto sul conto corrente), e sempre per una spesa non superiore ai 10.000,00 euro.

I beni oggetto del bonus devono essere nuovi ed acquistati nel periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. Rientrano nella detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

L’inizio lavori non può essere essere antecedente alla data di sostenimento delle suddette spese, mentre quelle relative al recupero edilizio possono essere sostenute in modo anteriore rispetto a quelle dell’arredo.

Occorre conservare la documentazione relativa all’acquisto (fattura dettagliata e estremi del pagamento effettuato).

L’acquisto deve essere destinato all’arredo di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, oppure delle parti comuni di edificio residenziale oggetto di interventi anche di manutenzione ordinaria ed in particolare sono compresi:

– mobili, quali letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché di materassi e di apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile; non sono rientrano nel bonus invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (come il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo;

– grandi elettrodomestici (ex allegato 1B del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151) di classe energetica non inferiore alla “A+”, ovvero classe “A” per i forni, in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l’etichetta energetica (esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento) ;

– grandi elettrodomestici che attualmente non sono assoggettati all’obbligo di identificazione energetica.