Un residente estero (purché in UE o in Islanda o in Norvegia) che produce in Italia almeno il 75% dei propri redditi ha diritto alle stesse deduzioni e detrazioni previste per i contribuenti italiani, tra le quali quelle per familiari a carico, compreso l’utilizzo del regime dei minimi previsto dal decreto legge n. 98/2011. Si tratta dei contribuenti cosiddetti “Schumacker”, dal nome del ricorrente che ha portato il caso in corte UE.
È quanto previsto dal disegno di legge europea n. 2013 bis che a breve approderà in consiglio dei ministri.
In vista delle presidenza semestrale europea nel 2014, il governo italiano sta cercando di convertire in norma il più velocemente possibile le direttive ancora in attesa, al fine di non incorrere in nuove richiami da parte UE.
Sintesi del disegno di legge europea n. 2013 bis
Non residenti – cosiddetti Schumacker
I contribuenti che pur essendo fiscalmente residenti in altro Stato UE (oltre a Islanda, Norvegia e Liechtenstein, Paesi SEE), producono almeno il 75% del proprio reddito in Italia possono usufruire delle stesse detrazioni e deduzioni dei residenti
Successioni e donazioni
Non si applica l’imposta di successione e donazione ai traferimenti verso associazioni, fondazioni e associazioni resideni negli altri Stati UE o SEE (Spazio Economico Europeo)
Inoltre nella base imponibile non vengono conteggiati i titoli di Stato emessi da Stati UE o SEE
Riscossione UE
Non applicazione delle norme sulla riscossione coattiva dei debiti fino a 1.000 euro in caso di dazi doganali, IVA all’importazione e diritti agricoli
Ivafe – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero
Dal 2014 viene ristretto il campo di applicazione della tassazione, escludendo le “altre attività finanziarie”, quali metalli preziosi e stock options