Il Garante della Privacy ha comunicato ieri, 23 luglio 2013, le “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam“.
Il Garante ha chiarito che non si possono effettuare messaggi promozionali ad utenti collegati in social network (Facebook, Twitter, ecc.) o in servizi di messaggistica (es. Skype, WhatsApp, ecc.), o via e-mail o tramite sms, senza il loro preventivo consenso (c.d. Opt-in).
Tale consenso deve essere esplicitato per iscritto e deve essere specifico.
Stop dunque al marketing senza regole, virale o mirato, per dare spazio a pratiche “amiche” dell’utente.
In pratica è consentito:
1) l’invio di un messaggio promozionale ad un amico (c.d. “passaparola”) a titolo personale, senza aver ottenuto il relativo preventivo consenso;
2) l’invio di un messaggio promozionale a clienti che hanno già acquistato servizi analoghi (c.d. Soft spam);
3) l’invio di un messaggio promozionale ai “fan” di marchi o di aziende (c.d. Follower) a patto che nella pagina aziendale emerga l’interesse da parte dell’utente a ricevere tali tipi di messaggi.
Il provvedimento sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è estremamente utile alle società che desiderano attuare campagne di marketing senza incorrere in rischi sanzionatori.
Le aziende infatti dovranno monitorare anche l’operato dei loro eventuali agenti affichè la pratica di “spamming” in linea generale non venga attuata.
E’ previsto anche l’ottenimento di un unico consenso per diversi tipi di attività promozionali (es. invio materiale o ricerca di mercato).
Ad esempio, se si ottiene un consenso per invio di promozioni tramite modalità automatizzate (es. email o sms) questo sarà valido anche per la posta su carta o le telefonate tramite operatore.
Sanzioni – Privacy
L’utente può segnalare al Garante di aver ricevuto spam, fare reclamo o ricorso, ed esercitare in generale tutti i diritti previste dal Codice privacy (in casi gravi si ricorda che la sanzione per messaggi indesiderati può arrivare fino a circa 500.000,00 euro!).
Le società possono comunicare di aver ricevuto spam con violazioni al Garante ma si possono rivolgere all’Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli stessi spammer.